Il ritiro della denuncia di sinistro stradale è sempre possibile, ma non è detta che l'operazione vada a buon fine. L'iter può essere interrotto se il fascicolo contenente la denuncia non è stato ancora spedito alla sede legale della società di assicurazione. In caso contrario occorre presentare una controdenuncia per eliminare gli effetti della denuncia.
Il coinvolgimento in un incidente stradale è certamente l'esperienza peggiori che potrebbe capitare a bordo dell'auto. Tutte le volte che accade c'è una procedura ben precisa da seguire, a iniziare dall'obbligo di denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione per avviare l'iter di risarcimento dei danni.
Non ci sono differenze tra incidenti gravi o di modesta entità, di coinvolgimento di altri veicoli o meno, da questo passaggio non si scappa. Ma come vedremo in questo articolo, la denuncia di un incidente stradale si può ritirare. Ma perché si potrebbe presentare l'esigenza di annulla la denuncia già presentata?
Ad esempio se una delle parti riconosce la colpa e decide di pagare i danni senza il coinvolgimento dell'assicurazione.
Questa operazione è ammessa o è vietata? In ogni caso, quando c'è di mezzo un incidente stradale occorre sempre raccogliere una serie di dati tra data, luogo ora del sinistro, tipo e targa dell'altra auto coinvolta, la compagnia di assicurazione, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono del conducente.
E ancora: le generalità del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente, la descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili, le generalità degli eventuali feriti e degli eventuali testimoni. Infine le autorità eventualmente intervenute.
Non dimentichiamo infatti che la prima cosa da fare dopo un sinistro e dopo essersi conto di quello di quanto successo e verificato le condizioni proprie e di altre persone coinvolte, è chiamare i soccorsi e il pronto intervento di vigili urbani, polizia o carabinieri. Vediamo quindi in questo articolo
Tutti i danni sono risarciti in proporzione percentuale al grado di colpevolezza del responsabile. La denuncia va fatta entro tre giorni dall'incidente o da quando l'assicurato ne ha avuta conoscenza. In caso contrario si rischia la perdita o la riduzione del risarcimento.
Il ritiro della denuncia di sinistro stradale è sempre possibile, ma non è detta che l'operazione vada a buon fine. L'iter può essere interrotto se il fascicolo contenente la denuncia non è stato ancora spedito alla sede legale della società di assicurazione.
In caso contrario occorre presentare una controdenuncia per eliminare gli effetti della denuncia. La compagnia di assicurazione risarcisce solo quanto viene chiesto.
Di conseguenza se non si forniscono elementi a sufficienza della prova del danno tramite documenti, ricevute di spese sostenute, cartelle cliniche, certificati medici, perizie medico-legali, la cifra ottenuta sarà minima.
Nel caso di ritiro della denuncia del sinistro è possibile procedere in autonomia ovvero procedere senza il coinvolgimento della compagnia di assicurazione. Tuttavia occorre considerare una serie di fattori.
Di regola il risarcimento può essere chiesto nei confronti del responsabile e viene pagato sulla base di un accordo accettato da entrambe le parti dalla società di assicurazione.
Se il danneggiante non è conosciuto e si può provarne la responsabilità è comunque possibile chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito per conto del Ministero delle Attività produttive quale socio unico della Consap da varie imprese territoriali.
Il contenzioso è sempre dietro l'angolo perché la compagnia assicuratrice può negare ogni responsabilità o formulare un'offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato negli incidenti con soli danni alle cose ed entro 90 giorni in quelli con danni alle persone.
Se il danneggiato considera non adeguata questa proposta può incassare l'importo in acconto, trattare con la società di assicurazione o chiedere il saldo al giudice civile.
Nel corso del processo il danneggiato può chiedere un anticipo del risarcimento sulla liquidazione finale del danno. Si chiama provvisionale indipendentemente dallo stato di bisogno.