L’acquisto di un’auto, di solito nuova, da parte di titolari di partita IVA, aziende e professionisti rappresenta una delle strategie più frequenti per l’ottimizzazione della gestione fiscale. Alcune agevolazioni, sono previste, però, anche per quelle attività che decidono di comprare una auto usata.
Tuttavia, l’applicabilità delle detrazioni e delle deduzioni fiscali richiede un’attenta valutazione dei requisiti normativi, della tipologia di utilizzo del veicolo e delle recenti novità in ambito tributario.
La fiscalità concernente i veicoli utilizzati nell’attività d’impresa o professionale, compreso l’acquisto di auto usate, è regolata principalmente dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dal DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA. Il principio generale prevede che i costi sostenuti per l’acquisizione e l’uso di autovetture sono deducibili solo se correlati all’attività esercitata (inerenza) e se rientrano nelle categorie definite dalla normativa.
Sono legittimate alla deduzione le imprese individuali, le società di persone e capitali, gli enti commerciali, i professionisti iscritti e le associazioni professionali; sono invece escluse le soggettività in regime forfettario o i soggetti con redditi assimilati al lavoro autonomo. L’indispensabilità del mezzo, il tipo di utilizzo (esclusivo, promiscuo, assegnato a dipendenti o ad agenti), nonché la tipologia del veicolo (autovettura, autocarro, motociclo, ciclomotore), determinano modalità e limiti di deduzione e detrazione fiscale.
Per l’acquisto di una auto usata nell’ambito di attività economiche, la deducibilità dei costi è ammissibile entro un massimale fiscale pari a 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan. Per motocicli e ciclomotori, i tetti sono rispettivamente di 4.131,66 e 2.065,83 euro. È importante sottolineare che la cilindrata o la categoria di “veicolo di lusso” non influisce più sulla deducibilità sia in termini di imposte dirette sia di imposta sul valore aggiunto.
Per essere considerati deducibili integralmente, i veicoli devono essere:
Quando tali presupposti non sussistono, la deducibilità è limitata e segue regole precise che variano in base alla tipologia di utilizzo e al profilo soggettivo.
La normativa distingue fra i diversi usi e categorie:
L'ammortamento viene generalmente ripartito su cinque esercizi, mentre i costi di gestione sono dedotti nell’anno in cui sono sostenuti. Si ricorda che l'amministrazione finanziaria richiede idonea documentazione che dimostri l'utilizzo aziendale.
Uno degli aspetti peculiari nell’acquisto di un’auto usata riguarda il regime dell’IVA esposta. Quando il veicolo viene acquistato da concessionari o soggetti IVA e viene emessa una fattura con IVA esposta, l’IVA può essere detratta (totalmente o parzialmente) in funzione dell’utilizzo e della categoria fiscale dell’acquirente. Nei casi di acquisto da privato, laddove non sia emessa fattura, la detrazione IVA non è ammessa, ma il costo d’acquisto è comunque deducibile se pertinente all’attività, come chiarito nelle prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La detraibilità IVA si applica secondo le seguenti logiche:
Al momento della rivendita da parte di soggetti IVA, è necessario riportare in fattura l’IVA con le stesse proporzioni detratte in sede originaria; ciò garantisce il rispetto dei criteri di simmetria fiscale.
Nel caso in cui l’auto venga acquistata da un privato privo di partita IVA (ad esempio da un soggetto non operante nel commercio di veicoli), non sarà possibile detrarre l’IVA, ma resta ammessa la deducibilità del costo nei limiti previsti dalla legge, a condizione che venga fornita idonea documentazione (atto di vendita, ricevuta di pagamento, documenti di proprietà). L’ammortamento del valore d’acquisto segue le stesse regole ordinarie stabilite per i cespiti aziendali, usualmente su base quinquennale.
Il ricorso a formule contrattuali come noleggio a lungo termine o leasing, anche su auto usate, offre vantaggi specifici. La deducibilità si applica in percentuali analoghe a quelle dell’acquisto, ma differisce la base imponibile (canone anziché prezzo pagato):
Si segnala inoltre che, per le quote servizi incluse nei canoni di noleggio (assistenza, assicurazioni, manutenzione), il limite annuo non si applica.
Per una rappresentazione pratica:
L’esatto calcolo richiede sempre la verifica dei limiti normativi e la consultazione di tabelle vigenti, nonché dei parametri disposti dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Categoria | Tetto max deducibile | % Deducibilità costo | % Detraibilità IVA |
Imprese/Professionisti (auto non strumentale) | 18.075,99 € | 20% | 40% |
Agenti e rappresentanti | 25.822,84 € | 80% | 100% |
Veicoli strumentali per natura/uso pubblico | nessun limite | 100% | 100% |
Auto assegnate a dipendenti | nessun limite | 70% | 40% |