La legge in vigore non vieta il subentro in un contratto di affitto, il che significa che è possibile subentrare in un contratto di affitto e sono diversi i casi 2024 in cui è permesso il subentro. E’, infatti, consentito il subentro nel contratto di affitto ad un precedente inquilino, ad un precedente proprietario, ad un precedente proprietario in caso di donazione e per decesso di una delle parti.
Nell’ambito dei contratti di locazione, può capitare che un inquilino debba lasciare l'appartamento prima della scadenza del contratto. In questi casi, è possibile subentrare nel contratto di affitto, ovvero sostituire l'inquilino precedente e assumere tutti i suoi diritti e obblighi previsti dal contratto stesso.
Il subentro rappresenta una trasmissione del contratto d’affitto, scaturita da circostanze non volontarie che coinvolgono le parti, costringendo alla necessità di rielaborare l'accordo originale e sostituire i soggetti interessati.
In base all'articolo 6 della legge 392/1978, il subentro nel contratto di affitto è consentito nei seguenti casi:
A differenza della cessione, che è sempre volontaria, il subentro del contratto di locazione non dipende né dal locatore né dal conduttore. Implica automaticamente l'accettazione di tutte le disposizioni previste nell'accordo originale tra locatore e conduttore e comporta il diritto di usufruire del tempo residuo del contratto.
La possibilità di subentro è un’evenienza piuttosto frequente. Utilizzando il modulo RLI online disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è possibile registrare nuovi contratti e apportare tutte le modifiche necessarie, inclusa quella relativa al subentro nel contratto di locazione. È fondamentale effettuare la comunicazione e il pagamento dell'imposta di registro (pari a 67 euro) entro 30 giorni dall'avvenuto subentro.
Le imposte da pagare per i contratti di locazione, qualsiasi esse siano, possono essere versate tramite il modello F24 Elide. Il quale va compilato in tutte le sue parti, in modo corretto, e soprattutto indicando il codice tributo adatto, che identifica il motivo del pagamento. In questo caso, il codice tributo per il subentro nel contratto d’affitto è il numero 1502.