La risposta è affermativa. Stando a quanto previsto dalle norme in vigore e stabilito dalla Corte di Cassazione, si può trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo per il proprietario di casa all'ultimo piano in condominio a condizione che lo stesso proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio condominiale salvaguardi con lavori e opere adeguate la funzione di copertura e protezione del tetto preesistente.
Se abito all’ultimo piano di un condominio possono trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo? Spesso il tetto di un condominio è rappresentato da un grande terrazzo di cui si potrebbero fare usi differenti. Non è raro, infatti, che sui tetti degli edifici condominiali si stendano panni, o ci si metta a prendere il sole, o si facciano i diversi usi consentiti dai singoli regolamenti condominiali.
Ma ciò che ci si chiede è se è possibile che il tetto di un condominio sia trasformato in terrazza ad uso esclusivo di un singolo condomino che abita all’ultimo piano del condominio stesso. Vediamo cosa prevede in merito la legge.
Stando a quanto previsto dalle norme in vigore e stabilito dalla Corte di Cassazione, si può trasformare il tetto in terrazza ad uso esclusivo per il proprietario di casa all'ultimo piano in condominio a condizione che lo stesso proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio condominiale salvaguardi con lavori e opere adeguate la funzione di copertura e protezione del tetto preesistente.
Secondo la Cassazione, dunque, il singolo condomino può realizzare una terrazza a proprio uso esclusivo trasformando il tetto dell’edificio condominiale, se abita all’ultimo piano, a condizione però di garantire la destinazione della cosa comune, vale a dire copertura, che può essere rappresentata tanto dal tetto quanto dalla terrazza, purchè adeguatamente realizzata con sistemi di isolamento e coibentazione nel piano di calpestio, in modo da essere sicura.
Garantendo la destinazione d’uso del tetto, vale a dire la copertura delle parti sottostanti dell’edificio condominiale, la terrazza può essere tranquillamente realizzata per un proprio uso esclusivo perché non altera la destinazione originaria.
Altra possibilità che consentirebbe, con tutta la legittimità affermata dalla Cassazione, ad un singolo condomino che ha casa all’ultimo piano in condominio di trasformare il tetto condominiale in terrazza ad uso esclusivo e privato è quella dell’usucapione.
Stando a quanto previsto dalle leggi 2021, l'usucapione delle parti in condominio si può fare e può portare anche all’acquisto di una parte comune del condominio da parte di un singolo condomino, a condizione di dimostrare con prove certe il non uso da parte degli altri condomini sulla parte comune in questione.
Se il tetto del condominio, che rappresenta uno spazio comune, non è stato usato né curato dai condomini ad eccezione di uno per lungo tempo, quest’ultimo ha diritto ad esercitare uso esclusivo dello spazio comune per usucapione, per cui se la parte in questione è il tetto, il condomino che lo ha per usucapione può trasformarlo in terrazza a proprio uso esclusivo.