Sono diversi i diritti sul lavoro riconosciuti a chi soffre di mal di schiena, dal diritto ad assentarsi dal lavoro, previa presentazione di apposito certificato medico, a riconoscimento di retribuzione spettante in caso di malattia, maturazione dei diversi elementi previsti dal proprio Ccnl di assunzione, al diritto di richiedere rendita Inail, se ne ricorrono le specifiche condizioni, a chiedere di essere assegnato a mansioni differenti a lavoro
Si rischia il licenziamento se si soffre di mal di schiena? Il mal di schiena non rientra, per legge, tra le malattie professionali Inail, ma può diventarlo l quando deriva dall’attività lavorativa che si svolge e causa un danno lento e progressivo sull’organismo fino all’infermità in modo esclusivo o prevalente, fino al riconoscimento dell’invalidità.
Il mal di schiena può diventare invalidante e per poter ottenere i riconoscimenti di diritti a lavoro è necessario innanzitutto che venga certificato per assentarsi dal lavoro per malattia o venga riconosciuto come malattia professionale.
A tal fine, bisogna farsi rilasciare dal proprio medico curante un certificato che dichiari la patologia.
Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, non si può essere licenziati se si soffre di mal di schiena anche se questo implica il non poter svolgere determinate attività.
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione, sostenendo che è obbligo del datore di lavoro garantire i diritti al lavoratore non più idoneo a una mansione, tra cui quello alla conservazione del proprio posto di lavoro anche in caso di malattia.
Se, quindi, un lavoratore a causa del mal di schiena non può assolvere a determinate mansioni, deve poter cambiare mansione e non essere licenziato.
Non sussiste, quindi, la possibilità di licenziamento per giusta causa per chi soffre di mal di schiena.