Nel caso di rinnovo in ritardo del Contratto collettivo nazionale di lavoro non sono riconosciuti arretrati di ferie e permessi in quanto i contratti che formalmente sono scaduti, restano in vigore in attesa del suo aggiornamento. A meno che non sia prevista una specifica disposizione che prevede il riconoscimento retroattivo.
I contratti collettivi nazionali del lavoro non restano sempre in vigore. Sono infatti soggetti a rinnovi periodici, anche in linea ai cambiamenti economici e sociali. Tuttavia, se c'è una aspetto che caratterizza il sistema italiano è la non tempestività del rinnovo dei Ccnl.
In pratica, i contratti che formalmente sono scaduti, restano in vigore in attesa del suo aggiornamento. Ecco allora che sorgono una serie di dubbi. Qual è il trattamento riservato a ferie e permessi? In pratica, come sono gestiti questi istituti del lavoro? Sono riconosciuti gli arretrati quando il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro avviene in ritardo? Approfondiamolo in questo articolo:
Rinnovo Ccnl in ritardo, sono riconosciuti ferie e permessi in ritardo
Contratti collettivi nazionali di lavoro tra ferie e permessi
I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie e la durata stabilita dai contratti collettivi. La durata minima è di 4 settimane per un anno di servizio equivalenti, nel caso di fruizione di un periodo consecutivo, a 28 giorni di calendario.
I Ccnl possono prevedere una durata minima superiore, i criteri di calcolo dei giorni e le regole da seguire in caso di concomitanza dei giorni festivi. Il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo le particolarità stabilite dalla contrazione collettiva.
Al netto delle particolarità contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro, le ferie maturano anche durante determinati periodi di assenza dal lavoro, come la malattia, ma limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro; l'infortunio; il congedo di maternità e paternità; il congedo matrimoniale; la cassa integrazione guadagni a orario ridotto settimanale; le ferie stesse; permessi e altre assenze retribuite.
In parallelo, le ferie non maturano durante altre assenze come il congedo parentale; le assenze per malattia del bambino; i congedi, richiesti dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre per le malattie del bambino nei suoi primi 8 anni di vita; malattia e infortunio, per la parte eccedente il periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro; aspettative non retribuite per motivi personali, per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro a seguito di malattia, per cariche pubbliche o sindacali; permessi non retribuiti; cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali; scioperi; assenze ingiustificate o comunque non retribuite.
Nel caso di rinnovo in ritardo del Contratto collettivo nazionale di lavoro non sono riconosciuti arretrati di ferie e permessi in quanto i contratti che formalmente sono scaduti, restano in vigore in attesa del suo aggiornamento. A meno che non sia prevista una specifica disposizione che prevede il riconoscimento retroattivo.
I contratti collettivi stabiliscono la durata delle ferie generalmente in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio del lavoratore. Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario, oppure in giorni lavorativi.
Disposizioni generali alla mano, se un contrattato collettivo fa riferimento ai giorni lavorativi considerando la settimana lavorativa di 6 giorni, nel calcolo delle ferie si deve conteggiare anche il sabato, anche se in azienda si adotta la settimana corta. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, il rifiuto al dipendente di usufruire delle ferie, oltre a essere sanzionato invia amministrativa, provoca anche un danno patrimoniale che il datore di lavoro deve risarcire.
I giorni eccedenti il periodo minimo legale eventualmente previsti dalla contrazione collettiva o dal contratto individuale possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.