Sono valide le fatture con descrizione generiche? Le ultime sentenze Cassazione e leggi 2022 attuali

Più volte la Corte di Cassazione si è espressa sulla validità o meno della fattura con descrizione generica. Ecco le pronunce più importanti.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Sono valide le fatture con descrizione g

Fatture con descrizione generiche, sono valide?

Secondo la Corte di Cassazione, se la partita Iva emette una fattura generica o con importo troppo basso scatta l'accertamento a carico del professionista.

Tra le voci da compilare nella fattura da inviare al cliente o al committente c'è la descrizione della prestazione eseguita. Si tratta di un passaggio fondamentale, al pari con l'indicazione del numero di partita Iva o dei dati anagrafici.

C'è però un aspetto centrale che merita di essere approfondito e che, non a caso, è stato anche oggetto dei una pronuncia della Corte di Cassazione. La fattura può indicare una descrizione generica oppure deve essere specifica? Quali sono le eventuali conseguenze a carico della partita Iva?

  • Fatture con descrizione generiche, sono valide o no

  • Leggi 2022 attuali descrizioni fatture

Fatture con descrizione generiche, sono valide o no

Più volte la Corte di Cassazione si è espressa sulla validità o meno della fattura con descrizione generica. Si tratta di una presa di posizione che è stata successiva ripresa anche dalle Commissioni tributarie. Ebbene, la descrizione dettagliata è il presupposto per la detrazione Iva e la deduzione del costo.

Con un'altra decisione, i giudici della Cassazione hanno fissato anche un altro importante principio: se la partita Iva emette una fattura generica o con importo troppo basso scatta l'accertamento a carico del professionista. Senza dimenticare un'altra sentenza con cui ha messo nero su bianco che se l'imprenditore emette fatture troppo generiche e senza la descrizione delle prestazioni va incontro all'accusa di frode fiscale con tanto di condanna penale.

Abbiamo accennato alle indicazioni che non devono mai mancare nelle fatture. Una dopo l'altra si tratta di:

  • data di emissione

  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

  • numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

  • numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento

  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione

  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

  • aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro

Leggi 2022 attuali descrizioni fatture

Secondo le disposizioni in vigore, per ciascuna operazione imponibile la partita Iva che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno 5 anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'Agenzia delle entrate ha quindi determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.