A seconda che si tratti di spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, le spese per l’ascensore in condominio si dividono in base al valore delle singole unità immobiliari per millesimi e in proporzione all’altezza di ogni piano dal suolo.
L'ascensore, come la portineria, le scale, i portoni di ingresso, gli impianti idrici e fognari e non solo, fanno parte dell'edificio condominiale di uso comune e come tutte le parti di proprietà comune dei condomini di ogni appartamento prevedono che la ripartizione delle spese tocchi a tutti i condomini secondo criteri stabiliti. Quali sono le regole da seguire per le spese dell'ascensore in condominio?
Stando a quanto previsto dalla legge, la ripartizione delle spese degli ascensori in condominio, relativamente alla manutenzione e sostituzione, si effettua tra i condomini delle unità immobiliari a cui servono. In particolare:
Dunque, anche i condomini che abitano al piano terra devono pagare per i lavori di installazione o manutenzione di un ascensore sempre in base al valore della loro unità immobiliare anche se l’assemblea condominiale può decidere di non far pagare le spese ai condomini del piano terra, o a quelli che abitano nel sottoscala o nel piano rialzato, a condizione che la decisione sia approvata all’unanimità.
Non è obbligatorio che tutti i condomini paghino le spese per l’ascensore: un condomino, infatti, può rifiutarsi di pagare i lavori di installazione o manutenzione di un ascensore.
In questo caso, però, serve una comunicazione scritta ufficiale in cui dichiari che non utilizzerà mai l’ascensore. Se e quando cambierà idea, potrà usufruirne partecipando come tutti gli altri alle spese di condominio spettanti.
L’installazione di un ascensore è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione con più di tre piani e per quanto riguarda gli edifici più vecchi spetta all’assemblea condominiale deliberare se installare o meno un ascensore in condominio. La delibera dell’assemblea ha validità se è approvata con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Le spese di installazione di un ascensore, come anche quelle per i lavori di manutenzione dell’impianto, si dividono tra tutti i condomini in base ai millesimi (che servono ad indicare il valore di un’unità immobiliare in un edificio) delle singole unità immobiliari e al piano dell’abitazione.
Se la proposta di installazione di un ascensore non viene approvata in assemblea, l’intervento può comunque essere eseguito, ma esclusivamente a spese dei soli condomini che si sono detti disponibili e favorevoli all’intervento.
Così come per l’installazione di un ascensore in un vecchio edificio tocca all’assemblea condominiale decidere, anche per l’ascensore in condominio per abbattere le barriere architettoniche bisogna convocare l’assemblea condominiale e ottenere più della metà dei presenti in assemblea.
Se nel condominio vi sia un disabile è lui stesso che ha la possibilità di avanzare la proposta di installazione dell’ascensore all’assemblea e se quest’ultima non dovesse approvare l’intervento, il singolo condomino disabile può comunque procedere con i lavori di installazione dell’ascensore, a condizione che lo faccia a sue spese.
Non ci sarebbe in tal caso alcuna ripartizione di spese con gli altri condomini. Se questi ultimi in un secondo momento decidono di voler utilizzare l’impianto, pagheranno quanto dovuto in base ai criteri di ripartizione spese previsti.
Stando a quanto stabilito dalla Cassazione, l'installazione di un ascensore come eliminazione delle barriere architettoniche è da considerarsi indispensabile per dare accesso all'edificio e garantire la piena abitabilità a invalidi e disabili, per cui si tratta di un potere importante che i condomini hanno in tal senso.
Per l’installazione di ascensori sono previste detrazioni fiscali e, allo stesso tempo, sono lavori che aumentano il valore di edificio e appartamenti. In particolare, per l’installazione di ascensori in condominio sono previste: