Le spese condominiali devono essere obbligatoriamente pagate da tutti i condomini, nessuno escluso perché non esistono casi di esenzione dal pagamento di tali spese, e l’importo da versare ogni mese viene determinato in base ai millesimali del proprio immobile.
Le spese condominiali sono divise tra spese ordinarie e spese straordinarie e le prime sono quelle che comprendono i costi generali comuni per tutto l’edificio, come pulizia di scale e parti comuni, energia elettrica per parti comuni (come giardino, scale, ascensore), acqua; mentre le spese straordinarie sono quelle relative a lavori una tantum come rifacimento della facciata o lavori di ristrutturazione straordinaria. Chi paga le spese condominiali? E come vengono divise le spese condominiali tra tutti i condomini?
Le spese condominiali vengono e devono essere pagate da tutti i condomini e nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese ordinarie di condominio né agli obblighi di spesa in caso di lavori straordinari, così come non può rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni. Tocca all’amministratore di condominio riscuotere il pagamento mensile delle spese condominiali.
Se un condomino non dovesse pagare le spese condominiali, l’amministratore potrebbe richiamarlo e se continua a non pagare nonostante richiamo prima, sollecito dopo, e decreto ingiuntivo si può arrivare al pignoramento e prelievo forzoso, ma solo se il condomino moroso non paga le spese condominiali per oltre sei mesi e in tal caso l’amministratore di condominio può vietare anche allo stesso condomino di usufruire di alcune parti comuni come parcheggio di biciclette o piscina, se il condominio ne è dotato, ecc.
Stando a quanto stabilito dal Codice Civile, a meno che non intervengano altri accordi, le spese condominiali devono essere ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà, con riferimento alle tabelle millesimali. Più alto, infatti, è il millesimale, maggiori sono le spese da pagare.
Nel caso di lavori su parti comuni come cortili o impianti di cui usufruisce solo una parte dei condomini, le spese vengono divise solo tra chi le usa traendone vantaggio. Se si dovessero, invece, effettuare spese che possono incidere in maniera diversa sull’uso che possono fare i condomini della specifica parte del condominio dove sono stati effettuati lavori, allora le spese devono essere divise in maniera proporzionale all’uso che ogni condominio ne può fare.
Altro discorso riguarda gli immobili situati al piano terra: anche in questo caso il proprietario è obbligato a pagare le spese di manutenzione e ristrutturazione per il vano scale e per l’ascensore, sia che si tratti di una casa abitata dal proprietario o in affitto, sia che si tratti di un immobile ad uso commerciale.
Secondo quanto stabilito, infatti, gli immobili al piano terra rappresentano beni comuni che contribuiscono al valore dell’intero immobile, per cui le spese di condominio per ristrutturazione e manutenzione devono essere pagate comunque da tutti, anche da chi non usa le scale e l’ascensore, avendo per esempio un accesso indipendente, sempre secondo le tabelle millesimali.