Rientrano tra quelle oggetto di agevolazione al 110% anche l'asseverazione dei tecnici qualificati per la definizione dell'efficacia degli interventi portati a termine, lo stesso Attestato di prestazione energetica che certifica il miglioramento della classe energetica e il visto di conformità in relazione allo stato di avanzamento lavori. Oltre a queste norme di base, l'Agenzia delle entrate ha poi precisato che calcolo rientrano anche altre spese tecniche.
L'introduzione del bonus al 110% rappresenta una delle principali novità fiscale introdotte lo scorso anno e in vigore per tutti i 12 mesi del 2022.
La rilevanza di questa misura va cercata non solo per l'ampia gamma di lavori ammessi alla facilitazione. Ma anche per via dell'inclusione delle spese tecniche che consentono al contribuente di azzerare la spesa prevista. Cerchiamo allora di capire cosa prevede la normativa in materia:
Per accedere alla detrazione al 110% è necessario che gli interventi per cui si richiede la facilitazione rispettino i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici e assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi. Per beneficiare dell'agevolazione occorrono l'Attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l'intervento, l'asseverazione tecnica rilasciata da tecnici abilitati attestante il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute.
Ma anche il visto di conformità fiscale rilasciato da commercialisti o dal Caf per lo sconto in fattura o cessione del credito.
A proposito di spese tecniche, rientrano tra quelle oggetto di agevolazione al 110% anche l'asseverazione dei tecnici qualificati per la definizione dell'efficacia degli interventi portati a termine, lo stesso Attestato di prestazione energetica che certifica il miglioramento della classe energetica e il visto di conformità in relazione allo stato di avanzamento lavori.
Oltre a queste norme di base, l'Agenzia delle entrate ha poi precisato che nel calcolo rientrano anche le spese tecniche per aggiornamento catastale a fine lavori, presentazione della pratica edilizia, spese preliminari per sopralluoghi e perizie tecniche e progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici.
Il miglioramento della classe energetica è attestato dal tecnico abilitato che assevera il rispetto dei requisiti minimi e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, nel rispetto dei parametri contenuti nel relativo decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
Il bonus al 110% che comprende anche le spese tecniche spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni. In questo caso l'agevolazione è fruibile fino a 2 unità Immobiliari.
Via libera anche per gli Istituti autonomi case popolari o Enti con stesse finalità, ma solo per interventi di efficientamento energetico la detrazione. Il bonus spetta pure alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, agli enti del terzo settore, alle organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per lavori su immobili adibiti a spogliatoi.
A livello condominiale sono ammesse le unità immobiliari indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari e che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Stessa cosa anche per gli edifici unifamiliari tra case e ville singole, ma non le abitazioni di lusso ovvero quelle di categorie catastali A1 (salvo quelle in condominio), A8, A9 (salvo quelle aperte al pubblico).
I beneficiari possono quindi scegliere tra un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta.
Oppure la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.