Se un proprietario decide di affittare casa in nero, per cui il nome dell’inquilino non risulta su alcuna carta e contratto che possa dimostrare la sua dimora e residenza nella casa in affitto, il pagamento della Tari sui rifiuti è a carico del proprietario di casa e non dell’inquilino ma per l’affitto in nero proprietario, tenuto al versamento della tassa sui rifiuti, e inquilino possono stabilire il pagamento a carico di quest’ultimo che, però, può anche rifiutarsi di pagarla o pagarla in parte.
Tari, imposta sui rifiuti, e dubbi sui pagamenti: le leggi attualmente in vigore sul pagamento della tassa sui rifiuti non lasciano spazi a dubbi. Stando a quanto previsto dalla legge, infatti, il pagamento della Tari spetta al proprietario residente nell’immobile e in caso di affitto il pagamento spetta all’inquilino che occupa l’immobile o in caso di comodato a colui che lo usa.
Ma cosa succede nei casi di affitto in nero? Chi deve pagare la tassa sui rifiuti tra proprietario e inquilino per una casa in affitto in nero?
Se un proprietario decide di affittare casa in nero, per cui il nome dell’inquilino non risulta su alcuna carta e contratto che possa dimostrare la sua dimora e residenza nella casa in affitto, il pagamento della Tari, imposta sui rifiuti il cui importo varia da Comune a Comune, dovrebbe essere a carico del proprietario di casa e non dell’inquilino se la casa è considerata suscettibile di produrre rifiuti, cioè sempre.
Per non pagare la Tari sui rifiuti, infatti, non basta che la casa sia disabitata, ma deve essere dichiarata oggettivamente inagibile o, se priva d'arredamento, non deve essere allacciata ad alcuna utenza. Per l’affitto in nero, proprietario, tenuto al versamento della tassa sui rifiuti, e inquilino possono stabilire il pagamento a carico di quest’ultimo che, però, può anche rifiutarsi di pagarla o pagarla non per intero, così come il proprietario potrebbe mandar via di casa l’inquilino in qualsiasi momento.
La questione, comunque, resta dubbia e controversa, soprattutto trattandosi di una situazione, quella di case in affitto in nero seza regolare contratto, non in regola e legale.
Generalmente la Tari sui rifiuti per una casa in affitto non in nero deve essere pagata sempre dall’inquilino considerando che il presupposto di pagamento della Tari, a differenza di quello dell’Imu che è il possesso dell’immobile, non è avere la proprietà dell’immobile ma il suo uso.
L’imposta sui rifiuti Tari si paga, infatti, per aree e superfici che sono suscettibili di produrre rifiuti per cui deve pagare chi i rifiuti li produce. E per le case in affitto a produrre sono i rifiuti sono gli inquilini pur essendo la casa di proprietà di un’altra persona. Al proprietario non tocca alcun pagamento, neanche in minima percentuale della Tari sui rifiuti e se l’inquilino non paga la Tari, il Comune deve chiedere il pagamento della tassa sui rifiuti e relative sanzioni esclusivamente all’inquilino.
Tuttavia, è bene precisare che per contratti di durata inferiore ai 6 mesi, l’imposta sui rifiuti Tari deve essere pagata dal proprietario di casa ma si può anche scegliere di addebitare una quota forfettaria dell’imposta all’inquilino nel canone di affitto.
Il calcolo dell’imposta da versare in ogni caso avviene, sia nel caso di pagamento della Tari da parte di inquilini di casa in affitto, sia nel caso di pagamento della Tari da parte di proprietari di casa, considerando tre elementi specifici che sono: