L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni, se destinati ad aumentare il capitale sociale della società cooperativa o del consorzio, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette né il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap in capo ai soci per cui non sono soggetti ad alcuna tassazione.
I ristorni delle cooperative sono rimborsi che la cooperativa restituisce ai soci per l’acquisto di beni e servizi a prezzi inferiori e che possono essere restituiti o sotto forma di soldi come compenso per disponibilità di servizi e beni o con apporto di lavoro. Ma quali sono le imposte che si pagano per i ristorni delle cooperative?
Ciò che spesso ci si chiede è quali sono le imposte dovute sui ristorni come somme riconosciute ai soci per rimborsi di una parte del prezzo pagato per i servizi resi dalla cooperativa o di maggior remunerazione per i rapporti di scambio con la stessa cooperativa. Stando a quanto stabiliti, le somme erogate a titolo di ristorno non devono essere considerate tassabili, in quanto risparmi di spese.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che i ristorni, se destinati ad aumentare il capitale sociale della società cooperativa o del consorzio, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette né il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap in capo ai soci, per cui non sono soggetti ad alcuna tassazione.
I ristorni sono, inoltre, deducibili dal reddito delle cooperative e dei loro consorzi. Si possono, in particolare, dedurre dal reddito delle società cooperative di ogni tipo i ristorni ripartiti tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi e sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati.
I ristorni sono esclusi da tassazione e dal reddito imponibile e dal valore della produzione netta del socio solo a condizione che gli stessi aumentino il capitale sociale.
Se, invece, il ristorno avviene in una cooperativa di produzione e lavoro, è soggetto a tassazione Irpef per il socio percettore, perché si tratta di una somma che integra la retribuzione, ma anche ad Ires. Inoltre, cooperative e loro consorzi sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Dunque, per i ristorni di società cooperative, si possono dedurre interamente nell'esercizio per il quale viene calcolato, mentre è soggetto a tassazione per il socio e a seconda della modalità in cui il ristorno viene erogato è cioè tramite:
Discorso a parte per il pagamento Iva sui ristorni delle cooperative: in questo caso, infatti, sussistono alcune differenze. Secondo la dottrina, infatti, i ristorni non sono soggetti al pagamento Iva, considerando che si tratta di cessione di denaro o di credito di denaro, mentre secondo il Fisco sui ristorni vale il regime di imponibilità Iva della prestazione nel suo complesso.
Ciò significa che sono imponibili ai ini Iva i ristorni se la prestazione principale da cui derivano è imponibile per il soggetto che la effettua.
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