Nel caso in cui un partita Iva forfettaria sottoscriva un contratto di lavoro subordinato di tipo dipendente non si verifica alcun conflitto di interesse dal punto di vista fiscale. In buona sostanza continuerà a vedersi applicata l'aliquota agevolata al 15% per i ricavi e i compensi derivanti dall'attività autonoma mentre gli altri redditi saranno tassati all'origine in busta paga. L'aspetto a cui prestare attenzione è in realtà un altro ovvero il reddito massimo da lavoratore dipendente da non superare per continuare a rimanere nel regime forfettario delle partite Iva.
Il sistema della tasse in Italia è piuttosto complesso e occorre valutare numerosi aspetti prima di prendere una strada oppure un'altra. Pensiamo ad esempio al caso delle partite Iva forfettarie che, come vedremo in questo articolo, hanno l'obbligo di rispettare una serie di condizioni nel caso di parallela sottoscrizione di un contratto da lavoro dipendente. Analizziamo quindi:
Nel caso in cui un partita Iva forfettaria sottoscriva un contratto di lavoro subordinato di tipo dipendente non si verifica alcun conflitto di interesse dal punto di vista fiscale. In buona sostanza continuerà a vedersi applicata l'aliquota agevolata al 15% per i ricavi e i compensi derivanti dall'attività autonoma mentre gli altri redditi saranno tassati all'origine in busta paga.
L'aspetto a cui prestare attenzione è in realtà un altro ovvero il reddito massimo da lavoratore dipendente da non superare per continuare a rimanere nel regime forfettario delle partite Iva. Nel caso del regime ordinario non c'è alcuna soglia da non oltrepassare poiché il sistema fiscale non ne prevede e allo stesso tempo le imposte da reddito autonomo sono versate in base agli scaglioni.
Nel regime agevolato delle partite Iva sono invece in vigore alcune limitazioni, tra cui l'obbligo di non superare il tetto di 30.000 euro di con stipendio dipendente. Ed è su questo limite che occorre concentrare tutti i calcoli. In caso contrario si passa al regime ordinario dal successivo anno d'imposta.
Naturalmente questa condizione ostativa vale non solo per chi fa già parte del regime forfettario, ma anche per chi intende entrare. Possono infatti accedere solo i contribuenti che nell'anno di imposta precedente a quello di apertura di partita Iva hanno percepito reddito di lavoro dipendente o assimilati di importo inferiore a 30.000 euro.
A ogni modo è indispensabile iscriversi alla gestione separata di un istituto di previdenza versando un contributo proporzionale ai compensi o al ricavi percepiti.
Quando si fa riferimento al tetto di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente da non superare per non essere espulsi dal regime forfettario delle partite Iva occorre considerare che si tratta di una definizione generica in cui rientrano molto situazioni.
Anche i compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita.
Così come indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza.
Stessa cosa per compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.
Nello stipendio da dipendente rientrano pure i compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e di altri dipendenti pubblici. Stessa cosa per borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, e rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative.
Infine, anche compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi, prestazioni pensionistiche dei fondi comuni, redditi da pensione e assegni periodici.
Nel regime agevolato delle partite Iva sono invece in vigore alcune limitazioni, tra cui l'obbligo di non superare il tetto di 30.000 euro di con stipendio dipendente.