Il tempo di viaggio non viene generalmente calcolato nell'orario di lavoro. Tuttavia alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono alcune particolarità. Più precisamente intervengono nella regolamentazione del tempo di viaggio stabilendo che le ore non coincidenti con l'orario di lavoro devono essere pagate o nella loro totalità oppure per una quota tenendo conto della retribuzione normale.
La regola generale prevede che il tempo di viaggio del lavoratore per raggiungere sede quando lavora in trasferta non deve essere pagato. Si tratta appunto di una disposizione di base che può prevedere una serie di eccezioni che vedremo in questo articolo.
In linea di massima non è considerato orario di lavoro il tempo necessario alle attività preparatorie allo svolgimento del lavoro e né le ore di viaggio se è lo stesso lavoratore a scegliere tempi e modi del viaggio stesso. Stessa cosa per il tempo di trasferta.
Diverso è invece il caso del tempo di viaggio per cui è prevista una indennità a titolo di rimborso spese precedentemente sostenute dal lavoratore. Per il legislatore, il tempo di viaggio non rientra tra quello impiegato nello svolgimento dei compiti assegnati o nel periodo in cui il lavoratore risulta a disposizione del datore. In ogni caso è evidente che il luogo di lavoro è un elemento fondamentale del contratto.
Nella maggior parte dei casi la sede è fissa e identificata al momento della sottoscrizione dell'accordo di assunzione. Tuttavia, in base al tipo di attività può essere richiesto lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo differente rispetto alla normale sede di lavoro. In alcuni casi significa per il lavoratore andare incontro a una serie di disagi in termini di tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro.
Ecco quindi che occorre sapere se e quanto viene pagato il tempo di viaggio del datore di lavoro ovvero se il datore ha l'obbligo di erogare un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria. Approfondiamo quindi la normativa in vigore per approfondire
La definizione di tempo di viaggio è semplice da comprendere: è quello necessario per recarsi sul luogo di lavoro. Come abbiamo premesso non viene generalmente calcolato nell'orario di lavoro.
Tuttavia, come vedremo nel dettaglio del paragrafo successivo, alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro (in Italia esistono quelli relativi ai comparti terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) prevedono alcune particolarità.
Più precisamente intervengono nella regolamentazione del tempo di viaggio stabilendo che le ore non coincidenti con l'orario di lavoro devono essere pagate o nella loro totalità oppure per una quota tenendo conto della retribuzione normale.
Sulla questione del tempo di viaggio del lavoratore per raggiungere sede quando le attività sono svolte in trasferta si era pronunciata la Corte di Cassazione con una importante sentenza.
I giudici avevano testualmente fissato il principio che il tempo di viaggio non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla fatica degli spostamenti.
Come anticipato, alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano in maniera specifica le ore viaggio fino a prevederne la retribuzione. Pensiamo ad esempio al contratto tessile, secondo cui i lavoratori inviati per ragioni di servizio fuori dai limiti del comune in cui svolgono l'attività hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
Nel contratto viene specificato che per i lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario normale vanno retribuite con il 100% dell'elemento retributivo nazionale.
Nel Ccnl metalmeccanici sono invece previste due voci: il pagamento della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere d'origine e quello di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo.