L’erogazione del Tfr, Trattamento di fine rapporto, ai lavoratori con contratto Scuola 2022 presenta differenza a seconda che si tratti della liquidazione del Tfr a docenti di ruolo e liquidazione del Tfr a supplenti e ciò che cambia tra l’una e l’altra sono sia i tempi e sia le modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto ai soggetti interessati.
Il Tfr, Trattamento di Fine Rapporto, è un trattamento economico che viene generalmente erogato a tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, al momento della conclusione del rapporto di lavoro in corso e il cui importo è determinato dall’accantonamento mensile previsto.
La liquidazione del Tfr ai lavoratori con Contratto Scuola 2022 prevede regole particolari e differenti a seconda che il docente che deve ricevere il Tfr sia un docente di ruolo assunto a tempo indeterminato o un supplente. Il Tfr spetta, in ogni caso, sia ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese. Vediamo allora quali sono le regole per il Tfr del Contratto Scuola 2022 e cosa cambia tra docenti di ruolo e supplenti.
Il Tfr viene corrisposto ai docenti di ruolo assunti con Contratto Scuola in tempi e modalità differenti a seconda dei tempi dell’anzianità di servizio maturata. In particolare, le regole in vigore prevedono che i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal primo gennaio 2014 devono avere l’importo spettante di Tfr nelle seguenti modalità:
Il Tfr al docente di ruolo viene corrisposto d’ufficio nel momento in cui si conclude il rapporto di lavoro e non bisogna presentare alcuna domanda. La sua liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e per chi deve percepire il Tfr in due o tre rate e non in un’unica soluzione la prima rata viene erogata dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e le successive a distanza di ulteriori 12 mesi l’una dall’altra, per cui si arriva fino anche a 3 anni complessivi per avere il proprio trattamento di fine rapporto.
Anche ai supplenti con contratto scuola supplenti 2022 per supplenze brevi o fino al 30 giugno, il Tfr viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto e l'Inps deve provvedere entro 3 mesi al versamento del Trattamento all'insegnante. Ciò significa che il supplente percepisce effettivamente l’importo di Tfr spettante tra il 12esimo e il 15esimo mese successivo alla scadenza del contratto.
Se il pagamento del Tfr non avviene entro il tempo massimo dei 15 mesi, il supplente ha diritto ad avere, in aggiunta alla somma di trattamento di fine rapporto già calcolata, anche gli interessi di mora.
Per il supplente, il Trattamento di fine rapporto matura per supplenze di almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese e, come previsto dalle regole in vigore, le frazioni inferiori ai 15 giorni non vengono calcolate ai fini della maturazione del Tfr.
Stesso discorso vale per supplenti con contratti non continuativi: anche in questi casi non si ha, infatti, diritto alla maturazione del Tfr. Viene, invece, calcolato in maniera ridotta, ma comunque si matura, il Tfr per supplenti che prestano servizio per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
E poi c’è il caso del Tfr per supplenze annuali al 31 agosto. Per supplenze fino al 31 agosto, il Tfr non viene liquidato se il primo settembre si sottoscrive un nuovo contratto ma viene accantonato a liquidato insieme al successivo importo che si matura a fine carriera, come accade per i docenti di ruolo.
Se, invece, il primo settembre non si sotto scrive un nuovo contratto, il Trattamento di fine rapporto viene liquidato dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Come modificare modalità e tempi di retribuzione per i lavoratori con contratto scolastico Regole e spiegazioni applicabili