Il trattamento economico e normativo dei collaboratori coordinati e continuativi rappresenta da anni un tema di ampio interesse, specialmente in relazione ai diritti relativi al termine del rapporto, come l’indennità finale o il TFR.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono riconosciuti dal legislatore italiano come forme contrattuali ibride, intermedie tra lavoro autonomo e subordinato. Si caratterizzano per autonomia organizzativa, coordinamento con il committente e natura prevalentemente personale della prestazione.
Le riforme intervenute, tra cui il D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act), hanno ridefinito i confini regolativi di questi rapporti, sancendo che l’inquadramento nella categoria dei rapporti di collaborazione resta solo se non si sconfinano nell’organizzazione diretta e continuativa del committente, caratteristica tipica del lavoro subordinato.
Il quadro delle tutele riservate ai Co.Co.Co. è profondamente diverso rispetto a quello del lavoro subordinato. La contribuzione previdenziale avviene attraverso la Gestione Separata INPS, mentre l’eventuale assicurazione INAIL scatta solo in presenza di rischi connessi all’attività svolta. Il compenso del collaboratore è stabilito dalla negoziazione contrattuale ed è soggetto alle ritenute IRPEF sui redditi assimilati al lavoro dipendente.
I collaboratori coordinati e continuativi godono di alcune tutele previdenziali pensate per preservare il reddito in caso di eventi specifici:
I collaboratori con contratto Co.Co.Co. non maturano automaticamente il diritto al TFR. Tuttavia, recenti sviluppi normativi permettono di concordare in sede contrattuale l’erogazione di una indennità finale, spesso denominata indennità di cessazione o indennità di fine collaborazione. Questa somma è oggetto di tassazione separata secondo le regole previste per le indennità una tantum (art. 17 TUIR).
La spettanza di tale importo è subordinata alla presenza di una clausola espressa nel contratto individuale o collettivo. In assenza, nessuna somma è dovuta al termine della collaborazione. La disciplina vigente nel 2025 non ha introdotto modifiche che estendano d’ufficio il diritto al TFR ai Co.Co.Co.
è possibile inserire nei contratti individuali o collettivi una clausola che riconosca un’indennità finale. Le modalità più utilizzate sono:
Tabella: Sintesi trattamento fiscale
Tipologia | Base di calcolo | Tassazione |
Indennità finale Co.Co.Co. | Importo pattuito | Tassazione separata |
TFR classico (lavoro subordinato) | Retribuzione annua/13,5 | Aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni |
La presenza di questa voce in busta paga o riepilogo compensi è legata all’accordo tra le parti. Occorre differenziare questo importo rispetto al TFR dei subordinati, dal momento che la disciplina della liquidazione non trova applicazione automatica.
I rapporti di collaborazione differiscono significativamente dai contratti di lavoro subordinato e da altre formule contrattuali per quanto riguarda i diritti a indennità di fine rapporto.
Tabella comparativa
Contratto | Diritto a TFR/indennità? | Modalità di erogazione |
Lavoro subordinato | Obbligatorio | Fine rapporto, con metodologie definite per legge |
Co.Co.Co. | Solo se stabilito contrattualmente | Importo e condizioni pattuite tra le parti, tassazione separata |
Agenzia/Rappresentanza | Solo se ricorrono presupposti di legge | Condizioni su sviluppo clienti e utilità aziendale |