Stando a quanto previsto dalla normativa 2022, i lavoratori co.co.co, cui non spetta generalmente il Trattamento di fine rapporto in quanto non si tratta di lavoratori subordinati, possono richiedere in alcuni casi la liquidazione di una somma simil Tfr di fine rapporto di collaborazione, e cioè quando svolgono prestazioni esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
I lavoratori Co.co.co, collaboratori coordinati e continuativi, sono lavoratori parasubordinati che operano in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione, come un lavoratore autonomo, ma comunque inseriti nel piano organizzativo aziendale.
Per i lavoratori Co.co.co. è previsto un compenso per il lavoro che svolgono e, da un di vista contributivo, se un lavoratore autonomo deve pagare tasse e contributi sul compenso ricevuto il pagamento dei contributi per un Co.co.co sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. Cosa prevede la normativa 2022 per il Tfr dei Co.co.co?
Stando a quanto previsto dalla normativa 2022 in vigore, il Tfr, Trattamento di Fine Rapporto, che è una quota di denaro che per il lavoratore dipendente l’azienda accantona ogni mese per poi liquidare la somma messa da parte solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non spetta ai lavoratori con collaborazioni continuative, in quanto non si tratta di lavoratori subordinati ma parasubordinati, ma ci sono casi in cui può essere liquidata una somma del Tfr.
Il Tfr spetta, infatti, a tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico, limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo il 31 dicembre 2000 e pertanto, pur se generalmente non spetta ai Co.co.co, è possibile che un collaboratore possa richiedere in alcuni casi la liquidazione di una somma simil Tfr di fine rapporto di collaborazione.
Stando a quanto attualmente previsto, è possibile richiedere la liquidazione del Tfr quando il lavoratore con contratto Co.co.co. a progetto esegue prestazioni esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per esempio, gli amministratori possono richiedere il Tfm, il trattamento di fine mandato.
Se i lavoratori con contratto Co.co.co. rientrano tra coloro che possono richiedere la liquidazione del Tfr, è bene sapere che questa stessa è soggetta a tassazione separata con aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente e in questi casi committente deve applicare una ritenuta d’acconto del 20% e il resto del calcolo viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento delle indennità è autonomo rispetto al lavoratore Co.co.co: in quali casi si può chiedere l'indennità ai sensi della normativa vigente?