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TFR spetta a Co.Co.Co o no, può essere richiesta la liquidazione secondo normativa 2025

I diritti economici dei Co.Co.Co.: TFR e indennità di fine rapporto. Novità, le differenze con altri contratti e le tutele previste nel 2025

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
TFR spetta a Co.Co.Co o no, può essere r

Il trattamento economico e normativo dei collaboratori coordinati e continuativi rappresenta da anni un tema di ampio interesse, specialmente in relazione ai diritti relativi al termine del rapporto, come l’indennità finale o il TFR. 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, definizione e ambiti di applicazione

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono riconosciuti dal legislatore italiano come forme contrattuali ibride, intermedie tra lavoro autonomo e subordinato. Si caratterizzano per autonomia organizzativa, coordinamento con il committente e natura prevalentemente personale della prestazione.

  • Continuatività: la collaborazione si sviluppa nel tempo secondo modalità stabilite dalle parti, senza occorrenza episodica.
  • Coordinamento: sebbene sia previsto un certo coordinamento con il committente, non sussistono vincoli tipici della subordinazione.
  • Ambiti: tali contratti trovano principale applicazione nei settori della ricerca, nel terzo settore, nel giornalismo, e nelle realtà che necessitano di lavoratori inseriti con regolarità ma non collegati rigidamente alla struttura aziendale.

Le riforme intervenute, tra cui il D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act), hanno ridefinito i confini regolativi di questi rapporti, sancendo che l’inquadramento nella categoria dei rapporti di collaborazione resta solo se non si sconfinano nell’organizzazione diretta e continuativa del committente, caratteristica tipica del lavoro subordinato.

Tutele, diritti e trattamenti economico-previdenziali per i co.co.co.

Il quadro delle tutele riservate ai Co.Co.Co. è profondamente diverso rispetto a quello del lavoro subordinato. La contribuzione previdenziale avviene attraverso la Gestione Separata INPS, mentre l’eventuale assicurazione INAIL scatta solo in presenza di rischi connessi all’attività svolta. Il compenso del collaboratore è stabilito dalla negoziazione contrattuale ed è soggetto alle ritenute IRPEF sui redditi assimilati al lavoro dipendente.

  • Copertura previdenziale: obbligatoria iscrizione alla Gestione Separata, con ripartizione dei contributi tra committente (2/3) e collaboratore (1/3).
  • Assicurazione contro infortuni: obbligo solo in presenza di attività protetta a norma DPR 1124/65.
  • Regime fiscale: i redditi percepiti sono assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti esclusivamente ai fini fiscali. Il sostituto d’imposta applica ritenute e detrazioni secondo le regole ordinarie, rapportate ai periodi di paga effettivi.

Le indennità riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi: malattia, maternità, disoccupazione (DIS-COLL) e assegni familiari

I collaboratori coordinati e continuativi godono di alcune tutele previdenziali pensate per preservare il reddito in caso di eventi specifici:

  • Indennità di maternità/paternità: per poter richiedere l’indennità è necessario aver versato almeno un mese di contributi nei dodici mesi precedenti la domanda. L’indennità spetta anche per i congedi parentali.
  • Malattia e degenza ospedaliera: copertura garantita dall’INPS con limiti di importo e durata, subordinata a specifici requisiti sulla contribuzione.
  • DIS-COLL: l’indennità di disoccupazione spettante in caso di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione, previa richiesta all’INPS e rispetto dei requisiti di contribuzione e status di disoccupazione.
  • Assegno per il nucleo familiare: spettante a chi consegue almeno il 70% del reddito da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e indennità di fine collaborazione per i Co.Co.Co

I collaboratori con contratto Co.Co.Co. non maturano automaticamente il diritto al TFR. Tuttavia, recenti sviluppi normativi permettono di concordare in sede contrattuale l’erogazione di una indennità finale, spesso denominata indennità di cessazione o indennità di fine collaborazione. Questa somma è oggetto di tassazione separata secondo le regole previste per le indennità una tantum (art. 17 TUIR).

La spettanza di tale importo è subordinata alla presenza di una clausola espressa nel contratto individuale o collettivo. In assenza, nessuna somma è dovuta al termine della collaborazione. La disciplina vigente nel 2025 non ha introdotto modifiche che estendano d’ufficio il diritto al TFR ai Co.Co.Co.

Quando e come può essere prevista un’indennità finale per i co.co.co.: accordi contrattuali e tassazione

è possibile inserire nei contratti individuali o collettivi una clausola che riconosca un’indennità finale. Le modalità più utilizzate sono:

  • Somma forfettaria determinata sul compenso totale maturato
  • Calcolo proporzionale agli incarichi espletati

Tabella: Sintesi trattamento fiscale

Tipologia Base di calcolo Tassazione
Indennità finale Co.Co.Co. Importo pattuito Tassazione separata 
TFR classico (lavoro subordinato) Retribuzione annua/13,5 Aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni

La presenza di questa voce in busta paga o riepilogo compensi è legata all’accordo tra le parti.  Occorre differenziare questo importo rispetto al TFR dei subordinati, dal momento che la disciplina della liquidazione non trova applicazione automatica.

Differenze tra co.co.co., lavoro subordinato e altre forme contrattuali riguardo il TFR e le indennità di cessazione

I rapporti di collaborazione differiscono significativamente dai contratti di lavoro subordinato e da altre formule contrattuali per quanto riguarda i diritti a indennità di fine rapporto.

  • Lavoro subordinato: diritto obbligatorio al TFR previsto dalla legge, inclusione del TFR in busta paga, contributi e trattamento fiscale stabiliti dal Codice Civile.
  • Co.Co.Co.: assenza di diritto automatico a trattamento di fine rapporto; si può prevedere solo per accordo espresso.
  • Altre forme (agenzia, rappresentanza, ecc): la normativa (art. 1751 c.c.) prevede un’indennità suppletiva solo in presenza di determinate condizioni, come lo sviluppo della clientela o comprovata utilità per il preponente.

Tabella comparativa

Contratto Diritto a TFR/indennità? Modalità di erogazione
Lavoro subordinato Obbligatorio Fine rapporto, con metodologie definite per legge
Co.Co.Co. Solo se stabilito contrattualmente Importo e condizioni pattuite tra le parti, tassazione separata
Agenzia/Rappresentanza Solo se ricorrono presupposti di legge Condizioni su sviluppo clienti e utilità aziendale

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