Il tirocinio, o stage, non prevede un contratto di lavoro, è finalizzato all'acquisizione di un’esperienza, alla crescita professionale e personale del tirocinante e rientra in un progetto personalizzato di formazione che deve essere allegato alla convenzione che l'azienda sottoscrive.
Tirocinio e stage spesso e volentieri vengono utilizzati per esprimere il medesimo concetto. La confusione è dietro l’angolo e molte volte capita di utilizzare stage e tirocinio in maniera errata. Questa confusione è comunque comprensibile visto che questi termini, insieme a praticantato e apprendistato, indicano una condizione simile. Ci si riferisce, infatti, a un periodo di formazione necessario ad apprendere un lavoro. Ecco perché è arrivato il momento di conoscere il significato delle parole tirocinio e stage.
Chi decide di iniziare uno stage deve sapere che si tratta di un impiego volontario, o comunque facoltativo: ciascuno sceglie se e quando farlo. Il tirocinio, invece, è una tappa indispensabile nel percorso formativo o professionale di ciascuno. Nel caso dei giornalisti, poi, può diventare un rapporto di lavoro anche se il più delle volte non è obbligatorio retribuire i praticanti. Retribuire gli apprendisti invece è pbbligatorio: l’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro, applicabile sia alle qualifiche operaie che a quelle impiegatizie.
Proviamo adesso a conoscere meglio alcuni aspetti che riguardano tirocinio e stage come ad esempio la normativa e l’età massima entro la quale è possibile partecipare a tirocini e stage. La durata dello stage non può superare i dodici mesi.
Tirocini a favore dei soggetti svantaggiato non più di dodici mesi quelli organizzati per i disabili fino al massimo di ventiquattro mesi. Durante lo stage, il tirocinante può comunque sospendere il percorso formativo in casi di maternità o malattia prolungata che determini l'assenza per la metà o superiore ad un terzo del tirocinio, solo in questo caso è consentito superare i limiti di durata degli stage.
Vediamo adesso come funzionano stage e tirocini. Lo stage, come abbiamo già avuto modo di vedere, ha come obiettivo l’inserimento, il reinserimento o l’orientamento al lavoro. Viene attivato in base ad una convenzione tra ente promotore e soggetto ospitante. Nello specifico l'ente promotore è l'università, la scuola superiore pubblica o in convenzione, centri per l'impiego, centri di formazione professionale, consulenti del lavoro, cooperative sociali che organizzano il tirocinio. Il soggetti ospitante sono imprese, aziende, studi professionali, cooperative, fondazioni, enti pubblici, presso i quali lo stage si svolge fisicamente.
Ogni tirocinio prevede quindi un progetto formativo, stilato secondo le Linee Guida e contenente quindi specifiche indicazioni circa durata dello stage, orario di lavoro, obiettivi e obblighi del tirocinante oltre che l'assolvimento nei confronti degli stagisti degli obblighi ai fini Inail contro gli infortuni sul lavoro nonché la responsabilità civile verso terzi. Il soggetto promotore e l'ospitante devono garantire, durante il regolare svolgimento dello stage, la presenza di un tutor che ha il compito di seguire in tutte le fasi il percorso del tirocinante.
Al termine dello stage se il tirocinante ha frequentato il settanta per cento del corso e ottiene una valutazione positiva circa le competenze acquisite, riceve il riconoscimento dell'attestazione dell'attività svolta e delle competente, con la relativa qualifica da registrare sul libretto formativo del cittadino secondo il modello adottato con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Istruzione. Il tirocinante ha diritto a un compenso minimo nel momento in cui firma con un contratto di tirocinio. Più che uno stipendio vero e proprio si tratta di un’indennità di partecipazione che viene erogata dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Lo stipendio minimo, secondo gli standard, non può essere al di sotto delle trecento euro lordi mensili. In caso di tirocini attivati nei confronti di precettori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione allo stage non va erogata. Tale indennità, dal punto di vista fiscale è da configurarsi come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ma dal momento che non è un'attività lavorativa, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dallo stagista.
Va altresì segnalato che lo stage non è riservato solo ai giovani come spesso si crede, per esempio studenti e neo diplomati per cui può durare fino a sei mesi o neo laureati per cui può durare fino a dodici mesi, ma anche agli esperti lavoratori over quaranta, over cinquanta che siano disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità per cui si possono realizzare tirocini della durata di sei mesi e disabili per cui il tirocinio può durare fino a ventiquattro mesi e costituisce assolvimento degli obblighi posti.