Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) agricolo 2025, analogamente agli altri contratti nazionali, prevede una classificazione dei lavoratori in sei distinti livelli professionali, a ognuno dei quali corrisponde uno specifico trattamento economico.
Esaminiamo in dettaglio se e come sono regolamentate le mensilità aggiuntive nel comparto agricolo per l'anno 2025.
In conformità con la normativa vigente, il CCNL agricolo 2025 include sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità. Nello specifico, ai lavoratori del settore agricolo è garantita l'erogazione di queste mensilità supplementari, che rappresentano due retribuzioni aggiuntive durante l'anno solare.
Entrambe le mensilità supplementari possono essere frazionate in dodicesimi qualora il rapporto di lavoro inizi o termini nel corso dell'anno. In tali circostanze, il calcolo dei dodicesimi delle mensilità aggiuntive viene effettuato basandosi sulla retribuzione percepita nel mese di cessazione del rapporto lavorativo. È importante sottolineare che una frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero ai fini del calcolo.
Tredicesima e quattordicesima mensilità figurano nella busta paga di tutti i lavoratori con contratto agricolo 2025 e si sommano alla retribuzione ordinaria prevista dal contratto.
Il CCNL agricolo 2025 stabilisce norme valide su tutto il territorio nazionale per i rapporti di lavoro tra le imprese agricole (condotte in forma individuale, societaria o associata) e i loro dipendenti. Queste norme si applicano anche alle aziende florovivaistiche e alle imprese specializzate nella creazione e manutenzione del verde.
Come anticipato, il contratto prevede sei diversi livelli di inquadramento professionale, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica retribuzione mensile:
A questi importi retributivi base si aggiungono, nel corso dell'anno, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
La tredicesima e la quattordicesima mensilità nel contratto agricolo 2025 equivalgono ciascuna a un dodicesimo della retribuzione annuale lorda. Il loro importo si determina in proporzione ai mesi effettivamente lavorati dal dipendente durante l'anno.
Per calcolare correttamente l'ammontare di queste mensilità supplementari, occorre:
Ad esempio, un lavoratore agricolo di Livello 3 che ha lavorato per l'intero anno riceverà una tredicesima e una quattordicesima di 1.233,49 euro ciascuna. Se invece ha lavorato solo 8 mesi, il calcolo sarà: (1.233,49 × 8) ÷ 12 = 822,33 euro per ciascuna mensilità aggiuntiva.
È fondamentale sapere che la tredicesima mensilità matura anche durante i periodi in cui il dipendente non svolge effettivamente la propria attività lavorativa per specifiche ragioni, quali:
Al contrario, non rientrano nel calcolo della tredicesima:
È importante evidenziare che la tredicesima mensilità viene inclusa nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Nel settore agricolo, le tempistiche di erogazione delle mensilità aggiuntive seguono generalmente questi criteri:
È importante precisare che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, le mensilità supplementari maturate fino a quel momento devono essere liquidate contestualmente all'ultimo stipendio.
Le mensilità supplementari nel contratto agricolo 2025 sono soggette alla stessa tassazione applicata alla retribuzione ordinaria. Tuttavia, poiché si tratta di importi significativi erogati in un'unica soluzione, possono temporaneamente collocare il lavoratore in uno scaglione di reddito più elevato, con conseguente aumento dell'aliquota fiscale applicata.
Il sistema fiscale italiano prevede tuttavia un meccanismo di conguaglio a fine anno, che consente di ricalcolare l'imposta dovuta sul reddito complessivo annuo, restituendo eventuali eccedenze di tassazione attraverso il modello 730 o il modello Redditi PF.
Per i lavoratori stagionali agricoli, che rappresentano una componente significativa della forza lavoro del settore, le mensilità aggiuntive vengono generalmente liquidate al termine del rapporto di lavoro, calcolate in proporzione al periodo effettivamente lavorato.
Nel caso degli operai agricoli a tempo determinato, la tredicesima e la quattordicesima mensilità sono spesso incorporate direttamente nella retribuzione giornaliera od oraria, attraverso una maggiorazione percentuale che tiene conto di questi istituti contrattuali.
Per i lavoratori part-time del settore agricolo, l'importo delle mensilità aggiuntive viene calcolato proporzionalmente all'orario di lavoro ridotto, applicando lo stesso metodo di calcolo utilizzato per i lavoratori a tempo pieno ma rapportando l'importo alla percentuale di part-time.