Stando a quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro calzaturiero 2022, è prevista per i propri dipendenti l’erogazione della tredicesima mensilità, generalmente corrisposta ai lavoratori nel mese di dicembre, ma non è prevista l’erogazione per gli stessi della quattordicesima.
Tredicesima e quattordicesima mensilità sono previste dal contratto calzaturiero 2022? Il contratto calzaturiero 2022 si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, delle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, e delle fabbriche di parti staccate.
I lavoratori con contratto calzaturiero 2022 hanno diritto a percepire la tredicesima mensilità che, per contratto e legge, viene erogata nel mese di dicembre e la mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
In tal caso, il calcolo dei dodicesimi della mensilità aggiuntiva si effettua in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso e la frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Generalmente la tredicesima mensilità ai dipendenti con contratto calzaturiero 2022 viene erogata ai lavoratori in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno e prevede un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 80% della retribuzione.
Se la tredicesima viene riconosciuta ai lavoratori con contratto calzaturiero 2022 e generalmente erogata nel mese di dicembre, stando a quanto stabilito da contratto, non spetta invece, per legge, la quattordicesima mensilità a chi è assunto con contratto calzaturiero.