Il contratto autoferrotranvieri 2025 disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti operanti nel settore del trasporto pubblico locale. Questo CCNL si applica ai lavoratori di imprese che, a diversi livelli territoriali e nelle varie modalità di espletamento dei servizi, effettuano trasporto pubblico di persone e merci su ferrovia, via terrestre o acque interne e lagunari, nonché gestiscono le relative reti infrastrutturali.
La normativa contrattuale regola in modo dettagliato tutti gli aspetti del rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri e internavigatori, includendo disposizioni sulla pianificazione dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, la maturazione di ferie e permessi, riposi, festività, trattamento in caso di malattia e infortuni, indennità specifiche, procedure per licenziamento e dimissioni, e naturalmente gli stipendi in base ai livelli di inquadramento.
Tra gli elementi retributivi di particolare interesse nel CCNL autoferrotranvieri 2025 figurano le mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima e la quattordicesima.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri 2025 prevede espressamente l'erogazione della tredicesima mensilità per tutto il personale in servizio. La tredicesima viene corrisposta nella misura di una mensilità di retribuzione normale, riferita specificamente al mese di dicembre.
La tredicesima mensilità viene tradizionalmente pagata nel mese di dicembre, in concomitanza con il periodo natalizio. Più precisamente, secondo quanto stabilito dal CCNL, il pagamento della tredicesima per gli autoferrotranvieri deve avvenire tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda il calcolo della tredicesima in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il CCNL autoferrotranvieri prevede un sistema di calcolo proporzionale. Al lavoratore vengono corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell'anno presso l'azienda.
Un aspetto importante da considerare è che, ai fini del calcolo della tredicesima, la frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero. Questo significa che se un lavoratore ha prestato servizio per più di 15 giorni in un determinato mese, quel periodo verrà considerato come un mese completo nel calcolo della tredicesima spettante.
Il contratto autoferrotranvieri 2025 prevede anche la quattordicesima mensilità per i lavoratori del settore. La quattordicesima viene erogata nella misura di una mensilità della retribuzione normale, analogamente a quanto avviene per la tredicesima.
A differenza della tredicesima, che viene pagata a dicembre, la quattordicesima viene generalmente corrisposta in busta paga nel mese di giugno. Questo timing differenziato permette ai lavoratori di beneficiare di un'equa distribuzione delle mensilità aggiuntive durante l'anno.
Anche per la quattordicesima, il calcolo in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno segue le stesse regole della tredicesima: l'importo viene calcolato in base ai mesi interi di servizio prestato presso la stessa azienda, e la frazione di mese superiore a 15 giorni viene conteggiata come mese intero.
Il CCNL prevede alcune specifiche regolamentazioni per casi particolari relativi alla quattordicesima:
In caso di rapporto di lavoro attivato o cessato nel corso dell'anno, il calcolo delle mensilità aggiuntive avviene su base proporzionale, secondo precise regole stabilite dal CCNL autoferrotranvieri.
Per determinare l'importo spettante, si applicano i seguenti criteri:
Un caso particolare è rappresentato dai lavoratori part-time, per i quali l'importo delle mensilità aggiuntive viene ulteriormente riproporzionato in base all'orario di lavoro ridotto rispetto al tempo pieno.
La formula per il calcolo dell'importo spettante può essere così riassunta: Retribuzione normale mensile × (numero di mesi di servizio/12) × (percentuale di part-time in caso di orario ridotto).
Nel caso della quattordicesima, come abbiamo visto, esistono ulteriori specifiche regolamentazioni per i lavoratori assunti o cessati prima o dopo il 30 giugno dell'anno di riferimento.