Il contratto floricoltori 2022 prevede sia l’erogazione della tredicesima mensilità e sia l’erogazione della quattordicesima mensilità, retribuzioni di mensilità aggiuntive che vengono generalmente corrisposte, rispettivamente, nei mesi di dicembre e aprile.
Tredicesima e quattordicesima mensilità ci sono o no contratto floricoltori 2022? Il contratto floricoltori 2022 disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese florovivaistiche, sia condotte in forma singola, sia in forma societaria, che associata, attività agricole e imprese che svolgono lavori di creazione e manutenzione del verde pubblico e privato e relativi dipendenti, prevedendo regole specifiche relative retribuzioni, minimi salariali, maturazione di permessi e ferie, orario di lavoro ordinario, straordinario, malattia e infortuni, licenziamenti, dimissioni e ulteriori eventuali elementi retributivi previsti come tredicesima e quattordicesima.
Stando a quanto previsto da Ccnl, il contratto floricoltori 2022 prevede l’erogazione della tredicesima mensilità per i propri dipendenti. Le regole in vigore prevedono, infatti, che agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetti la tredicesima mensilità che deve essere di importo pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
La tredicesima per lavoratori con contratto floricoltori viene, infatti, corrisposta in concomitanza con il periodo natalizio, nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni, ai fini del calcolo della tredicesima, viene considerata come mese intero. Per gli operai con contratto floricoltori assunti a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento.
I lavoratori con contratto floricoltori 2022 hanno diritto a percepire anche la quattordicesima mensilità. In particolare, agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la quattordicesima viene corrisposta generalmente nel mese di aprile di ogni anno e anche la quattordicesima deve essere pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata ai fini del calcolo della quattordicesima, come mese intero. Per i lavoratori assunti, invece, con contratto floricoltori 2022 a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento.