Tredicesima mensilità c'è o no contratto medici ospedalieri: regole in vigore

Tredicesima mensilità solo ai dirigenti medici: cosa prevede contratto medici ospedalieri, regole e maturazione ulteriore mensilità

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Tredicesima mensilità c'è o no contratto

La Tredicesima mensilità c'è o no nel contratto medici ospedalieri?

Stando a quanto previsto dalle regole in vigore, la tredicesima mensilità spetta solo ai dirigenti medici con contratto medici ospedalieri. Non è prevista l'erogazione della tredicesima mensilità per i medici di Medicina Generale.

La tredicesima mensilità spetta a medici con contratto medici ospedalieri? Il contratto medici ospedalieri si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e prevede regole e disposizioni valide per ogni aspetto contrattuale, da stipendio e ruolo a maturazione di ferie e permessi, aspettative, indennità, eventuali ulteriori elementi retributivi come la tredicesima.

  • Tredicesima mensilità c'è o no contratto medici ospedalieri 
  • Tredicesima mensilità medici ospedalieri quando viene corrisposta

Tredicesima mensilità c'è o no contratto medici ospedalieri o no

Stando a quanto previsto dalle regole in vigore, la tredicesima mensilità spetta solo ai dirigenti medici con contratto medici ospedalieri. Non è prevista l'erogazione della tredicesima mensilità per i medici di Medicina Generale.

Per i periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che implicano sospensione dell’attività lavorativa la tredicesima non spetta e non è dovuta anche al personale cessato dal servizio.

Tredicesima mensilità medici ospedalieri quando viene corrisposta

La tredicesima mensilità, che compare nella busta paga di dirigenti con contratto medici ospedalieri, viene corrisposta nel mese di dicembre e viene corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Se nel corso dell’anno, si verificano eventi come assunzione, sospensione parziale o totale della retribuzione o cessazione del lavoro, la tredicesima spettante viene calcolata in un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Per periodi di assenza per malattia o altra condizione che implica una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità relativo a tali periodi si riduce in proporzione alla riduzione del trattamento economico.