Il datore di lavoro può far eseguire un controllo medico a casa del dipendente privato e non deve avvisare in anticipo.
La regola generale è molto semplice: durante il congedo per malattia, il dipendente privato deve rispettare le prescrizioni stabilite dal medico. E deve mettere in conto la possibile visita di controllo nel domicilio indicato su iniziativa del datore di lavoro.
Le norme in materia sono molto dettagliate e collocano l'Inps in una posizione centrale. Approfondiamo i dettagli:
Controllo malattia dipendenti privati: leggi aggiornate
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Norme alla mano, il datore di lavoro può far eseguire un controllo medico a casa del dipendente privato e non deve avvisare in anticipo. Purché siano rispettate le cosiddette fasce di reperibilità. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. La verifica permette di controllare la presenza nel proprio domicilio nelle ore in cui è vietato l'uscita e che il proprio stato di salute giustifichi l'interruzione del lavoro.
Il lavoratore non può rifiutarsi di ricevere un medico e che soddisfi le disposizioni di legge. Il datore di lavoro ha diritto alla verifica dell'incapacità al lavoro durante tutto il periodo di inabilità al lavoro. Può anche decidere di farlo più volte durante lo stesso periodo di assenza per malattia.
La perdita del diritto alla retribuzione garantita a seguito del rifiuto di una visita medica non determina un'assenza ingiustificata da parte del lavoratore. L'assenza è giustificata dal certificato medico che è stato rilasciato dal medico curante per il periodo indicato nel presente certificato. In sintesi, l'iter è il seguente:
il lavoratore contatta il proprio medico curante, prende nota del numero di protocollo e rispetta le fasce di reperibilità
il medico trasmette il certificato telematico di malattia all'Inps
l'Inps o il datore di lavoro possono richiedere la visita di controllo
le fasce di reperibilità per i lavoratori privati vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
Secondo le leggi 2022, il lavoratore che vuole rientrare prima della fine prognosi indicata sul certificato deve chiedere la rettifica al medico che ha l'ha redatto , da inoltrare all'Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. Il datore di lavoro che voglia contestare l'inabilità al lavoro del dipendente privato deve essere in grado di dimostrare che quest'ultimo è idoneo al lavoro. Il datore di lavoro può controllare in qualsiasi modo l'incapacità del lavoratore.
Può consultare le sue pubblicazioni sui social network e dimostrare così che il dipendente privato è in grado di lavorare e non si tratta di un falsa malattia, oppure tramite la segnalazione di un investigatore privato che avrà indagato nel rispetto delle condizioni di legge.
Spetta al giudice decidere se il lavoratore sia sfuggito o meno al controllo e se avesse un motivo legittimo per assentarsi dal proprio domicilio. Sebbene si ritenga opportuno e ragionevole che dopo una visita domiciliare infruttuosa, il medico lasci un invito nella cassetta della posta del lavoratore chiedendogli di presentarsi in tale giorno e in tale orario per una visita medica, la legge non fa non prevede tale obbligo.
Se il medico lascia una citazione e il lavoratore non si presenta, può trattarsi di elusione del controllo, a meno che il lavoratore non possa presentare motivi legittimi. Quando sia previsto dal contratto collettivo di lavoro o dal regolamento del lavoro che il lavoratore debba essere presente presso il proprio domicilio ad una determinata ora del giorno, la sua assenza può essere considerata un rifiuto di sottoporsi al controllo, salvo che vi siano motivi legittimi.
Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria, non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell'attività di competenza esclusiva dell'Inail in materia.
Il lavoratore che vuole rientrare prima della fine prognosi indicata sul certificato deve chiedere al medico che ha l'ha redatto la rettifica della prognosi.