Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, per sanare abusi edilizi per verande, tettoie e pergolati bisogna fare richiesta per l’apposita procedura di sanatoria per mettere in regola le opere realizzate abusivamente ed evitare sanzioni fino all’abbattimento dell’opera costruita, purchè si tratti di abusi sanabili. In alcuni casi di abusi edilizi entro determinati limiti, la sanatoria dell’abuso di verande, tettoie e pergolati può scattare in automatico.
Quali sono tutti i modi validi per sanare (anche in automatico) verande, tettoie, pergolati nei diversi casi di abusi edilizi? Quando si decide di costruire verande, pergolati, tettoie in casa propria è bene sapere che si cono regole da rispettare che riguardano innanzitutto l’obbligo di chiedere al Comune apposito permesso di costruire.
Si tratta di un titolo edilizio che permette la regolare costruzioni di determinate opere e che non si richiedere nei casi previsti dalla legge fa incorrere nel reato di abusivismo edilizio. Vediamo di seguito nel dettaglio come si sanano verande, tettoie, pergolati nei diversi casi di abusi edilizi.
Per sanare abusi edilizi per verande, tettoie e pergolati bisogna fare richiesta per l’apposita procedura di sanatoria per mettere in regola le opere realizzate abusivamente ed evitare sanzioni fino all’abbattimento dell’opera costruita, purchè si tratti di abusi sanabili.
Per chiedere la sanatoria di un abuso edilizio per verande, tettoie, pergolati bisogna incaricare un tecnico abilitato che deve calcolare la sanzione e presentare un'istanza al Comune, che entro sessanta giorni deve esprimere parere favorevole e accogliere la domanda o negarla.
Chiaramente sanare una veranda, o una tettoia, o un pergolato per cui scatta l’abuso edilizio prevede costi. Per esempio, per sanare una veranda costruita senza permesso, o in costruzione senza aver richiesto permesso, i costi oscillano tra i 60 e i 150 euro al metro quadrato, base poi alla tipologia dell'abuso.
Per sanare abusi edilizi di verande, tettoie e pergolati, inoltre, secondo nuova sentenza della Corte di Cassazione, è anche possibile sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria solo se a valutare la sostituzione della demolizione di un’opera abusiva con il pagamento di una multa è l’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, in modo da poter bene valutare se effettivamente si possa evitare la demolizione e prevedere il pagamento di una sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria può costituire una deroga alla regola generale della demolizione degli abusi edilizi solo nei casi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio. Se, invece, l’opera, cioè una veranda, una tettoia o un pergolato per cui era necessario mentre non è prevista per opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire.
Quando si effettuano lavori in casa che ne modificano la volumetria, come per esempio costruire una veranda chiusa, o una tettoia, o un pergolato, è sempre obbligatorio chiedere apposito permesso di costruire al comune di competenza.
Nei casi di costruzioni realizzate senza tali autorizzazioni scatta l’abuso edilizio ma la legge in vigore stabilisce anche un limite di tolleranza per gli abusi edilizi e per cui scatta la sanatoria automatica.
Secondo quanto previsto dalle leggi attuali, per abusi edilizi, anche di verande, tettoie e pergolati, la tolleranza per cui scatta la sanatoria automatica vale solo nei casi di abusi edilizi che non superano il 2% tra stato di fatto e progetto. In questi casi, secondo il Consiglio di Stato risulta illegittimo l’ordine di demolizione di opere abusive eseguite in difformità.
Se, dunque, un abuso edilizio resta nei limiti della tolleranza del 2% tra stato di fatto e progetto, non si deve procedere alla demolizione dell’opera ma scatta la sanatoria automatica. Se, invece, si supera la soglia della tolleranza dell’abuso edilizio al 2%, allora bisogna ricorrere alla sanatoria di un abuso edilizio per estinguere il reato di abusivismo e non arrivare all'ordine di demolizione dell'opera abusiva.
Precisiamo che, stando a nuove leggi approvate, per la costruzione di verande, sia in casa singola indipendente che in balcone di casa in condominio, non è più sempre obbligatorio chiedere il permesso di costruire al Comune di competenza. L’unico caso in cui non è necessario chiedere alcun permesso di costruire al Comune per realizzare le verande in casa è quello in cui la veranda si costruisce con chiusure trasparenti amovibili.
Si tratta delle cosiddette VePa, installazioni che proteggono dagli agenti atmosferici, migliorano le prestazioni acustiche ed energetiche e riducono le dispersioni termiche dei balconi, essendo strutture mobili rientranti nell'edilizia libera.