La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è un sostegno economico per chi perde involontariamente il lavoro. Tuttavia, molti beneficiari si chiedono se sia possibile intraprendere nuove attività lavorative durante il periodo di percezione dell'indennità, in particolare attraverso contratti a progetto. Questa è una domanda legittima, considerando che molti disoccupati potrebbero avere l'opportunità di svolgere lavori temporanei o a progetto mentre cercano un'occupazione stabile.
Il requisito principale per richiedere e mantenere l'indennità di disoccupazione NASpI è lo stato di disoccupazione involontaria. Quando si stipula un contratto a progetto, si instaura un rapporto di lavoro vero e proprio che, secondo la normativa, può influire sull'erogazione dell'indennità.
A differenza delle prestazioni di lavoro occasionale, i contratti a progetto rappresentano una forma di lavoro parasubordinato che generalmente determina l'interruzione dell'indennità di disoccupazione. La ragione è semplice: un contratto a progetto configura un nuovo rapporto di lavoro strutturato, con caratteristiche più simili a un lavoro subordinato rispetto a una prestazione occasionale.
È importante sottolineare che l'erogazione della NASpI non si interrompe automaticamente nel momento in cui si firma un contratto a progetto. Per l'interruzione dell'erogazione è necessario che il beneficiario presenti all'INPS una specifica comunicazione di inizio della nuova attività lavorativa.
Quando un percettore di NASpI inizia un'attività con contratto a progetto, ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Questa comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello NASpI-COM, accessibile attraverso il portale dell'Istituto previdenziale.
La comunicazione può essere presentata in diversi modi:
Una volta presentata la comunicazione, l'INPS valuterà la situazione specifica e determinerà se l'indennità NASpI debba essere:
Esistono situazioni in cui un contratto a progetto non comporta la perdita totale dell'indennità NASpI ma solo una sua riduzione. Il fattore determinante è il limite di reddito derivante dall'attività parasubordinata.
Per il 2025, il contratto a progetto è compatibile con la NASpI se il reddito annuo previsto non supera i 4.800 euro. Quando si rispetta questo limite, l'indennità non viene bloccata ma subisce una riduzione pari all'80% del reddito previsto, calcolato in proporzione al periodo compreso tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità NASpI.
Ad esempio, se un beneficiario di NASpI che percepisce 1.000 euro mensili avvia un'attività con contratto a progetto che gli garantisce un reddito di 300 euro mensili per tre mesi:
È importante sottolineare che la riduzione dell'indennità NASpI viene ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, per verificare che l'importo effettivamente percepito corrisponda a quanto dichiarato in fase di comunicazione.
Se il beneficiario di NASpI è esente dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è comunque tenuto a presentare all'INPS un'autodichiarazione relativa al reddito derivante dall'attività lavorativa con contratto a progetto. Questa autodichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata svolta l'attività.
La mancata presentazione dell'autodichiarazione comporta una conseguenza significativa: il lavoratore dovrà restituire tutti gli importi di NASpI percepiti dal momento di inizio dell'attività lavorativa. Questo aspetto è particolarmente importante e spesso sottovalutato dai beneficiari.
Nel caso in cui il reddito effettivamente percepito risulti superiore a quello dichiarato in fase di comunicazione iniziale, l'INPS procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, con possibili maggiorazioni per interessi e sanzioni.
È fondamentale comprendere le differenze tra un contratto a progetto e una prestazione occasionale, poiché le regole di compatibilità con la NASpI sono diverse.
Le prestazioni occasionali (ex voucher) sono disciplinate dall'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 54 (convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96) e prevedono:
I compensi derivanti da prestazioni occasionali sono totalmente cumulabili con la NASpI e non richiedono alcuna comunicazione all'INPS, purché rispettino i limiti sopra indicati. Inoltre, non incidono sullo stato di disoccupazione.
Al contrario, i contratti a progetto configurano un rapporto di lavoro parasubordinato e, come abbiamo visto, sono compatibili con la NASpI solo entro il limite di 4.800 euro annui e previa comunicazione all'INPS, con conseguente riduzione dell'indennità.
Per offrire un quadro più completo, è utile confrontare la compatibilità della NASpI con varie tipologie di lavoro:
Nel caso in cui il reddito derivante da un contratto a progetto superi il limite di 4.800 euro annui, il beneficiario perde il diritto all'indennità NASpI. Questo comporta la decadenza immediata dal beneficio, con obbligo di comunicazione all'INPS.
È importante sottolineare che la decadenza non comporta necessariamente la restituzione delle somme già percepite fino a quel momento, a meno che non sia stato superato il limite reddituale sin dall'inizio dell'attività e questo non sia stato correttamente dichiarato.
In caso di cessazione anticipata del contratto a progetto che ha causato la decadenza della NASpI, il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda per accedere nuovamente all'indennità, non essendo possibile ripristinare l'erogazione precedente.
Omettere la comunicazione dell'inizio di un'attività con contratto a progetto all'INPS può avere conseguenze rilevanti:
È quindi fondamentale rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, anche per evitare possibili controversie future con l'Istituto previdenziale.