Sì, l'azienda può effettuare una trattenuta in busta paga nei casi di risarcimento danni e di sospensione della retribuzione come misura disciplinare.
L'impianto sanzionatorio a carico dei lavoratori che commettono una irregolarità è molto ampio. Va dal semplice rimprovero verbale fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa e dunque senza preavviso.
Ma il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere soldi a un dipendente ovvero di effettuare una trattenuta in busta paga. Vediamo cosa prevede la normativa vigente:
Come abbiamo premesso, le sanzioni disciplinari che il datore può applicare sono il rimprovero verbale per le violazioni più lievi, l'ammonizione scritta o il biasimo, la multa, a sospensione dal servizio o della retribuzione, il trasferimento, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Per sospensione della retribuzione di intende l'interruzione del pagamento per la durata della sanzione che non può essere maggiore di 10 giorni.
Ma c'è un altro caso da segnalare in cui il datore può sanzionare il lavoratore con una trattenuta sullo stipendio ed è quella del risarcimento danni. Le condizioni per avanzare questa pretesa sono differenti. Innanzitutto che il danno sia causato solo dal lavoratore e dunque senza altre ragioni.
In seconda battuta che il danno sia prevedibile ed evitabile. Quindi che sia quantificabile con precisione. Dopodiché che sia contestato al lavoratore così da permettergli di difendersi.
Si ricorda come sia possibile la rateazione degli importi trattenuti al lavoratore così da evitare una improvvisa mancanza della disponibilità economica. L'accodo tra le parti va eventualmente concordato e messo per iscritto. Risulta comunque di fondamentale importanza consultare ed esaminare le condizioni specifiche stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Normativa vigente alla mano, la trattenuta sulla retribuzione in compensazione del danno ha bisogno di due condizioni ulteriori affinché possa essere liberamente applicata. In prima battuta il datore di lavoro deve contestare preventivamente il danno al lavoratore.
Dopodiché la trattenuta deve avvenga nel limite della prescrizione di 10 anni. In caso contrario risulta inapplicabile. Come ha poi precisato la Corte di Cassazione, l'inosservanza dei doveri di diligenza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e l'obbligo di risarcimento del danno provocato all'azienda per responsabilità contrattuale.
In pratica il lavoratore deve essere messo al corrente del danno a lui imputato con apposita comunicazione. Tuttavia è pur vero che in linea di principio non è previsto che la contestazione assuma i contorni della formale contestazione di addebito disciplinare.
Il procedimento disciplinare - contestazione dell'addebito al lavoratore, giustificazioni in merito al fatto ed eventuale adozione del provvedimento disciplinare a suo carico - non è un'ipotesi obbligatoriamente applicabile al caso di azione risarcitoria a valere sul lavoratore.
In alcuni casi è importante consultare e analizzare le condizioni specifiche pattuite in sede di contrattazione collettiva nazionale che possono disciplinane e prevedere specifiche procedure per la gestione e il riconoscimento della responsabilità per il danno provocato dal dipendente da cui scaturisce la multa con la richiesta di pagamento di una somma di denaro.
Infine, in merito all'istituto della compensazione dei crediti e dei debiti reciproci tra datore di lavoro e lavoratore, ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui i limiti applicabili presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato.