Stando a quanto previsto dalle norme attuali, l'usufruttuario, essendo soggetto titolare di un diritto reale di godimento della casa in condominio, se vuole, può partecipare alle assemblee di condominio e se la convocazione dell’assemblea interessa solo opere di manutenzione ordinaria allora non si pone neppure il problema dell’eventuale partecipazione alla stessa assemblea sia di usufruttuario e sia di nudo proprietario.
L’ usufruttuario casa in condominio può partecipare alle assemblee? L’usufrutto di casa rappresenta un diritto reale di godimento su un immobile altrui in base alla sua destinazione e ciò significa che se viene concesso in usufrutto un immobile ad uso abitativo, lo stesso non si può usare come studio professionale.
Nell’usufrutto, il soggetto beneficiario dell’immobile, in tal caso una casa, è chiamato anche usufruttario, mentre il proprietario del bene è chiamato nudo proprietario. Perché un usufrutto di casa sia valido deve esserne stipulato relativo contratto, come accade per le case in affitto, che stabilisce diritti e doveri per entrambe le parti, cioè usufruttuario e nudo proprietario.
Stando a quanto previsto dalle norme attuali, l'usufruttuario, essendo soggetto titolare di un diritto reale di godimento della casa in condominio, se vuole, può partecipare alle assemblee di condominio e se la convocazione dell’assemblea interessa solo opere di manutenzione ordinaria allora non si pone neppure il problema dell’eventuale partecipazione alla stessa assemblea sia di usufruttuario e sia di nudo proprietario.
Se, invece, la convocazione dell’assemblea di condominio riguarda opere di manutenzione straordinaria, allora l'avviso di convocazione deve essere inviato sia a nudo proprietario, che è colui a cui spettano le spese per la manutenzione straordinaria, e sia a usufruttuario come soggetto che esercita il diritto reale di godimento della casa.
Secondo quanto stabilito dal codice Civile, l'assemblea di condominio non può deliberare se non viene accertato che tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea siano stati informati della convocazione, usufruttuari compresi.
Come sopra accennato, un contratto di usufrutto definisce diritti e doveri sia per nudo proprietario che per usufruttuario. Le regole in vigore stabiliscono, infatti, che tutte le spese di ordinaria manutenzione di casa debbano essere a carico dell’usufruttuario, mentre quelle di straordinaria amministrazione a carico del nudo proprietario.
L’usufruttuario deve, inoltre, provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla custodia e all’amministrazione dell’immobile e versare relative imposte, canoni, rendite fondiarie e altri eventuali pesi gravano sull’immobile. Precisiamo che al termine del contratto di usufrutto stabilito, l’usufruttuario deve cedere il bene.
L'usufruttuario può anche: