Il primo nodo da sciogliere riguarda il tipo di attività che il lavoratore è chiamato a svolgere all'interno dell'abitazione. Se è aperto al pubblico occorre cambiare la categoria catastale.
Si può destinare parte della propria casa a ufficio? Una stanza della propria abitazione può essere adibita allo svolgimento di un'attività professionale? Cosa prevedono le leggi 2022 in vigore in riferimento a questo passaggio? Spieghiamo subito che questo adattamento è contemplato, ma ci sono alcuni passaggi pratici a cui bisogna prestare attenzione.
Dal punto di vista pratico, l'obiettivo è contemplare una doppia esigenza. Da una parte c'è quella dei lavoratori autonomi ovvero dei liberi professionisti di disporre di uno spazio adeguato in cui muoversi. Dall'altra ci sono le disposizioni da rispettare.
Approfondiamo allora questo aspetti ovvero quali sono le autorizzazioni necessarie e quali devono essere caratteristiche obbligatorie per destinare parte della casa a uso ufficio:
Stanza come ufficio, quali caratteristiche deve avere
Aspetti fiscali 2022 del cambio destinazione d'uso
Il primissimo nodo da sciogliere riguarda il tipo di attività che il lavoratore è chiamato a svolgere all'interno dell'abitazione. In particolare, si tratta di uno spazio aperto al pubblico oppure il lavoratore si muove in piena autonomia e svolge, ad esempio, le proprie mansioni davanti a un computer?
Si tratta di una differenza decisiva in termini di autorizzazione in quanto solo nel caso in cui è previsto un contatto con il pubblico scatta l'obbligo della modifica della categoria catastale da A2 (abitazioni di tipo civile) ad A10 (uffici e studi privati). Per farlo occorre presentare la richiesta al Comune in cui ricade l'immobile per poi aggiornare la posizione dal posizione fiscale all'Agenzia delle entrate.
E naturalmente la stanza utilizzata come ufficio deve essere distinta dagli spazi abitativi. In caso contrario ovvero se lo svolgimento dei compiti non prevede alcun contatto con il pubblico, ecco che l'immobile può essere utilizzato liberamente in modo promiscuo.
Non solo il lavoratore non deve affrontare modifiche strutturali oppure imbarcarsi in problematiche strutturali. Ma può anche fruire di una serie di facilitazioni fiscali. In particolare ci riferiamo alla possibilità di dedurre il 50% della rendita catastale e le eventuali spese di ristrutturazione fino al 50%.
Non resta allora che andare anche oltre per conoscere i dettagli delle normativa in relazione alla caratteristiche obbligatorie se una stanza della casa viene usata come ufficio e agli aspetti collegati.
A norma di legge ovvero del Testo unico delle imposte sui redditi, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%. Nella stessa misura, viene precisato nell'articolo 54, sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di un altro immobile adibito solo all'esercizio dell'arte o professione, può essere dedotta una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del canone.
Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
E ancora, per il Testo unico delle imposte sui redditi, le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico sono deducibili nella misura dell'80%.
Infine, non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista.