Aprire portiera dell'auto e colpire pedone, ciclista o motorino. Chi paga danni e sanzioni

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Aprire portiera dell'auto e colpire pedo

Quante volte abbiamo parcheggiato l'auto ai bordi della strada e abbiamo aperto la portiera senza badare al passaggio di qualcuno? Le conseguenze possono essere gravi.

Il rischio è dietro l'angolo perché può bastare una semplice distrazione per causare gravi danni. Quante volte abbiamo parcheggiato l'auto ai bordi della strada e abbiamo aperto la portiera senza badare al passaggio di un pedone o di un ciclista, di una moto o di un motorino?

Il comportamento è senza dubbio censurabile proprio perché si tratta di una semplice cattiva abitudine in grado di provocare danni potenzialmente incalcolabili. Ed è vero anche il contrario. Mettiamoci nei panni di un pedone o di un ciclista che improvvisamente si vedono aprire la portiere di un'auto al nostro passaggio.

Cosa succede se non siamo in grado di arrestarci prontamente? Immaginiamo le conseguenza se siamo a bordo di una moto o di un motorino e dunque procediamo a una andatura maggiore. L'impatto con la portiera o con parte di essa può essere devastante e pericolosa anche per possibili infortuni. Sulla base della normativa in vigore scopriamo quindi

  • Portiera dell'auto aperta, chi paga danni e sanzioni
  • Casi particolari quando si colpisce pedone, ciclista o motorino

Portiera dell'auto aperta, chi paga danni e sanzioni

Nella maggior parte dei casi e al netto di situazioni particolari, i punti di riferimento per dirimere la questione e dunque per sapere chi paga danni e sanzioni nel caso di apertura della portiera dell'auto e conseguente collisione con un pedone o un ciclista, una moto o un motorino, è il Codice della strada.

Esiste infatti un preciso articolo (il numero 157) che disciplina l'arresto, la fermata e la sosta delle auto. La disposizione parla chiara: è vietato aprire le porte di un veicolo, scendere dall'auto e lasciare aperte le porte senza assicurarsi che non costituisca un pericolo o un intralcio per gli altri utenti della strada.

E con quest'ultima definizione si intendono tutti coloro che transitano in quel momento, a piedi, in sella a una bici o una moto, oltre naturalmente ad altre auto. Lo stesso Codice della strada, oltre a individuare il colpevole, fissa anche l'importo della sanzione amministrativa da pagare: da un minimo di 38 a un massimo di 155 euro.

Casi particolari quando si colpisce pedone, ciclista o motorino

Lo stesso Codice della strada chiarisce quindi un aspetto fondamentale per esaminare i casi particolari nel caso di apertura della portiera dell'auto con conseguente incidente. Per sosta su intende la sospensione della marcia dell'auto a tempo indefinito con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Fermata è invece la temporanea sospensione della marcia per consentire alle persone di salire a bordo o di scendere dell'auto o più in generale per motivi di breve durata. L'arresto è infine l'interruzione della marcia per esigenze della circolazione. In comune c'è un aspetto: è vietato intralciare la circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Ebbene, il primo caso particolare da segnalare è l'impossibilità di addebitare colpa al guidatore se l'incidente è avvenuto per comportamento in violazione delle norme stradali da parte dell'automobilista o del motociclista che sopraggiunge. Ad esempio nel caso di sorpasso a destra.

E poi, come spiegato dai giudici, si configura ipotesi di solidarietà nel danno tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato corresponsabile.