Al di fuori dei centri abitati, è necessario mantenere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che indica il limite di velocità e la postazione di controllo automatico. Ma non sempre.
La disposizione secondo cui deve esserci una distanza di almeno un chilometro tra il segnale di controllo elettronico della velocità e il dispositivo non è poi così accurata. Si basa su una sentenza della Corte di Cassazione del 31 agosto scorso, ma la distanza a cui fa riferimento la sentenza non è tra il segnale di preavviso e l'autovelox, bensì tra l'apparecchiatura di controllo e il segnale che indica il limite di velocità.
Questa distanza è prevista dalle norme attuative in materia di controlli della velocità. In altre parole, la notizia è fuorviante e non corrisponde alla realtà. La controversa decisione di un'unione di comuni della provincia di Ferrara di ricorrere in Cassazione contro la sentenza del tribunale locale, che ha ribaltato il parere del giudice di pace a favore di un automobilista multato per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 chilometri orari, è una questione separata. Vediamo tutto:
In tutte le situazioni, comprese quelle all'interno dei centri abitati e quelle in cui si effettua un controllo manuale, è necessario rispettare una distanza tra il segnale di "controllo elettronico della velocità" e la postazione stessa conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per i segnali di prescrizione. Questa distanza varia in base al contesto stradale: 80 metri sulle strade urbane di quartiere, 150 metri sulle strade urbane di scorrimento con una velocità superiore a 50 chilometri orari e sulle strade extraurbane secondarie, e 250 metri sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
In alcune situazioni specifiche, come curve o condizioni particolari della strada, può essere necessario mantenere una distanza maggiore "in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada e allo stato dei luoghi".
In generale, indipendentemente dal contesto, la distanza massima consentita tra la postazione di controllo e i segnali, sia quelli di velocità sia quelli di preavviso, è limitata a 4 chilometri.
La distanza tra il segnale controllo elettronico della velocità e la postazione non è specificamente definita né dal Codice della Strada né da decreti ministeriali dedicati. La norma di riferimento in materia è un decreto emanato dal Ministero dei Trasporti nel 2007, il quale fu promulgato in seguito all'introduzione di una legge che richiedeva la presegnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo. Questo decreto stabilisce semplicemente la necessità di una distanza minima "adeguata [...], in modo da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità predominante".
Questa formulazione generica portò nel 2009 l'allora Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, a specificare le distanze di riferimento - 80, 150 e 250 metri - tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo in una direttiva che disciplinava il controllo dei limiti di velocità. Queste distanze sono state successivamente confermate nel 2017 con una nuova direttiva, conosciuta come la circolare Minniti, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha sostituito la circolare di Maroni.
Da oltre tredici anni, ovvero dal 2010, in attesa dell'emanazione del cosiddetto decreto autovelox da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale dovrebbe disciplinare chiaramente e senza ambiguità i controlli elettronici della velocità. Questo decreto non è mai stato pubblicato a causa di ostacoli e contestazioni da parte dei comuni durante la conferenza unificata. La direttiva Minniti ha finora rappresentato un'approssimazione alle regole necessarie. Adesso è essenziale stabilire regole definitive e chiare in materia.