Nuove regole per non pagare assicurazione auto quando auto rimane ferma e parcheggiata nel 2023

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Nuove regole per non pagare assicurazion

Rc Auto per auto ferma e parcheggiata

Ci sono disposizioni ben precise da rispettare nel caso in cui l'assicurato voglia congelare la polizza per la propria vettura. Ecco le regole aggiornate.

La sospensione della Rc auto comporta in prima battuta il divieto a utilizzare il veicolo. E allo stesso tempo il risparmio della spesa per quella fascia di tempo. Questa possibilità si rivela utile nel caso di mancato utilizzo di un veicolo per un periodo piuttosto lungo. Ad esempio se il proprietario del mezzo si trasferisce all'estero per un qualunque motivazione, personale o professionale. Oppure nel caso di un incidente per cui i tempi di riparazione prospettati dall'officina sono molto lunghi. O semplicemente se l'intestatario sa che il veicolo rimane fermo per un lungo periodo.

Come approfondiamo in questo articolo, la sospensione della copertura annuale Rc auto varia da un minimo di 30 giorni a un massimo di 12 mesi. Al momento della riattivazione, le compagnie di assicurazione possono richiedere il pagamento della differenza nel caso di aumento delle tariffe. Vediamo meglio:

  • Sospensione Rc auto e assicurazione, quali sono le nuove regole
  • Come sospendere la Rc Auto per auto ferma e parcheggiata nel 2023

Sospensione Rc auto e assicurazione, quali sono le nuove regole

Il proprietario del veicolo non può sospendere la Rc auto nel caso di leasing e né se il mezzo stesso è in finanziamento. La legge fissa limiti temporali ben precisi in relazione al blocco della polizza assicurativa. Si va da un minimo di 3 mesi a un massimo di un anno. Le compagnie assicurative godono di autonomia decisionale in relazione alla regolamentazione dei costi del servizio e possono subordinare il beneficio a ulteriori condizioni di tempo o inserire clausole di spesa.

In caso di sospensione dell’assicurazione l’auto non può circolare, né sostare in area pubblica, fino alla decorrenza della riattivazione. Le sanzioni, in caso di violazione delle norme, vanno da 848 a 3.393 euro, oltre al sequestro del mezzo. La sospensione equivale infatti alla mancanza della copertura assicurativa. La riattivazione può avere un costo da sostener compreso tra 20 e 30 euro una tantum.

Dal punto di vista pratico, per automobilista deve comunicare alla propria compagnia di assicurazione l'intenzione o meno di sospendere la polizza tramite posta elettronica, fax o raccomandata con ricevuta di ritorno. Per farlo deve allegare la lettera di richiesta di sospensione e la copia originale del certificato di assicurazione.

A quel punto il blocco diventa operativo dalla mezzanotte del giorno in cui la società ha ricevuto la richiesta. Dal momento in cui è attiva la sospensione, l'assicurato non può utilizzare il veicolo e a non può lasciarlo parcheggiato in aree pubbliche. In caso contrario scattano appunto le sanzioni previste dal Codice della strada.

Rc Auto per auto ferma e parcheggiata: norme in vigore nel 2023

Secondo le disposizioni vigenti, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro.

Se lo stesso proprietario del mezzo sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. In questi casi, corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni.

La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.