Il Comune deve attenersi a due principali regole quando decide di realizzare un'area di parcheggio a pagamento. Ecco cosa c'è da sapere.
La questione dei parcheggi resta critica in molte città italiane. Da una parte c'è infatti l'equilibrio tra aree a pagamento e aree libere e dall'altra ci sono i diritti che vanno garantiti ai cittadini, pensiamo ad esempio ai residenti e ai disabili.
Ci domandiamo allora se l'amministrazione comunale può espropriare una parte della strada per destinarla alla creazione di parcheggi a pagamento e se la risposta è affermativa quali sono le tutele per i cittadini. Esaminiamo allora:
Questa disposizione è finalizzata a garantire agli automobilisti il legittimo diritto di utilizzo delle aree urbane, che essendo di natura pubblica, non devono essere soggette a sfruttamento economico da parte dell'amministrazione comunale.
C'è una sola eccezione in cui il Comune può derogare alla regola dell'alternanza tra strisce bianche e strisce blu. Questa deroga è possibile quando esiste una specifica delibera comunale che dichiara la zona in questione come area pedonale, zona a traffico limitato, area di particolare pregio storico o di notevole rilevanza urbanistica. In tali casi, gli automobilisti devono essere consapevoli che potrebbero non trovare spazi gratuiti per la sosta, anche dopo aver percorso l'intero quartiere.
Contrariamente a quanto si possa immaginare, il Comune non viola la legge quando destina una parte della strada a parcheggi, sia gratuiti sia a pagamento. Questi parcheggi possono affiancare la carreggiata, individuata per esclusione tramite la sagoma delle strisce di colore blu o bianco.
Per determinare il numero di parcheggi con strisce bianche che il Comune deve garantire, occorre fare riferimento al Codice della strada. Nello specifico, l'articolo 7 stabilisce che se il Comune intende predisporre aree destinate a parcheggio con servizio di custodia o li concede in concessione, o ancora installa dispositivi di controllo sulla durata della sosta, è obbligato a fornire un'adeguata area destinata a parcheggio senza servizio di custodia o senza dispositivi di controllo sulla durata della sosta.
Questo obbligo non si applica alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato, agli agglomerati urbani di valore storico, artistico e ambientale particolare, comprese le aree circostanti che possono essere considerate parte integrante di tali agglomerati per tali caratteristiche, e alle zone di particolare rilevanza urbanistica, individuate e delimitate dalla giunta comunale tramite apposita delibera, che presentano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Tranne che in questi 4 casi, in tutte le altre zone della città, il Comune non può limitarsi a predisporre soltanto parcheggi a pagamento o con limitazioni di durata, ma deve anche fornire parcheggi gratuiti.
Per quanto riguarda le aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico, è necessario prevedere un posto auto riservato alle persone disabili ogni 20 posti e una frazione di 20. Lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati alle persone disabili devono essere almeno due ogni 50 posti. Secondo il decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992, le dimensioni minime per un parcheggio sviluppato su un'area libera da ostacoli devono essere di 4,5 m x 2,3 m.
Le persone disabili hanno il diritto di viaggiare su qualsiasi tipo di veicolo e di usufruire di parcheggi riservati. A differenza di quanto erroneamente creduto da alcune persone, non è sufficiente esporre il tagliando per ottenere il diritto di parcheggiare, ma il titolare del tagliando deve essere presente al momento della sosta.