Cosa è già cambiato e modifiche ancora attese per abusi edilizi tra sanatorie e nuove sentenze: ecco cosa prevedono le ultime novità
Cosa cambia davvero per gli abusi edilizi tra sanzioni minori e sanatorie più facili grazie a nuovi decreti e sentenze? Gli abusi edilizi continuano ad essere una forte piaga in Italia ma che si cerca di ridurre in questo momento grazie a nuove sentenze e nuovi decreti tra semplificazioni e nuovo condono.
Il nuovo condono edilizio potrebbe scattare, infatti, solo nei casi di abuso commessi in assenza di vincoli relativi ad un titolo abilitativo o se l’abuso interessa un immobile situato in una particolarmente difficile da un punto di vista ambientale.
In particolare, secondo le anticipazioni, il nuovo condono edilizio potrà scattare solo se si verificano le seguenti condizioni:
La prima sanatoria automatica è quella che scatta per la tolleranza al 2%, che permette di sanare un abuso edilizio se il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta avviene entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
Perché scatti la sanatoria automatica gratis dell’abuso edilizio, la tolleranza del 2% deve risultare tra progetto e stato di fatto dell’opera, rapportando la cubatura del progetto a quella reale dei luoghi e vale solo per piccole difformità edilizie.
Altra sanatoria più semplice e automatica in vigore scatta quando gli abusi edilizi non violano la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l'agibilità dell'immobile. C’è poi un’altra sanatoria automatica gratis vigente ed è quella che vale per piccoli abusi edilizi i dichiarati dal tecnico abilitato per l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, quando cioè vengono riportati nell’apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, o scioglimento di comunione di diritti reali.
Anche diverse recenti sentenze hanno reso più semplice la possibilità di sanare abusi edilizi evitando sanzioni pesanti, come la demolizione. La Corte di Cassazione si è, per esempio, espressa con una recente sentenza secondo cui, prima di procedere alla totale demolizione dell’opera edilizia abusiva, bisogna valutare se la demolizione lede i diritti fondamentali delle persone, fondandosi sul cosiddetto principio di proporzionalità.
Secondo la Cassazione, infatti, è più facile la sanatoria di un abuso edilizio piuttosto che la demolizione dell’opera se tale decisione risulta decisamente sproporzionata rispetto ad altri criteri, come il diritto all’abitazione.
Per la Corte, per esempio, prima di approvare l’ordine di demolizione di un abuso edilizio bisogna valutare su che tipo di immobile è stato realizzato l’abuso, se una prima casa, o seconda, o altra, l’importanza che la casa ha per chi ci abita, se di residenza principale o meno, ubicazione dell’immobile in cui è stato realizzato l’abuso, ecc e capire quanto effettivamente sia insanabile, e dunque da demolire o si possa anche sanare.
Altra recente sentenza della Corte di Cassazione sugli abusi edilizi riguarda la possibilità di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria nei casi di abusi edilizi. Si tratta di una possibilità che, secondo la Corte, può sussistere solo se a valutare la sostituzione della demolizione di un’opera abusiva con il pagamento di una multa è l’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, per valutare se effettivamente si possa evitare la demolizione e prevedere il pagamento di una sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria può sostituire la demolizione degli abusi edilizi solo nei casi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, mentre non è prevista per opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire.
Anche il Consiglio di Stato è intervenuto con una nuova recente importante sentenza secondo cui non può essere approvato un condono quando al verificarsi dell’abuso sussiste un vincolo anteriore, assenza o difformità di un titolo abilitativo prescritto e la costruzione risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici
Secondo il Consiglio di Stato, non si può condonare un abuso edilizio quando le opere abusive sono state realizzate in un’area dove sussistono vincoli ambientali e paesaggistici o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Se le opere realizzate in casa non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni previste agli strumenti urbanistici e vengono costruire in aree già soggette a vincoli, come vincoli paesaggistici o ambientali, allora non può mai essere approvato il condono di un abuso edilizio.
Dunque, per il Consiglio di Stato, un abuso edilizio commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: