Abusi edilizi casa e costruzioni, modifiche importanti regole condono, sanatoria, multe, demolizione

di Marianna Quatraro pubblicato il
Abusi edilizi casa e costruzioni, modifi

Cosa prevedono le due nuove recenti sentenze su abusi edilizi commessi per possibilità di condoni e ordini di demolizioni

Quali sono le due nuove importanti sentenze su condono, multe e demolizione su abusi edilizi casa? Compiere un abuso edilizio di casa significa realizzare lavori interni o di ristrutturazione della stessa casa che avvengono senza richiesta di relativi permessi edilizi necessari per legge. 

L’abusivismo edilizio è un fenomeno che continua ad essere purtroppo molto diffuso nel nostro Paese e proprio per cercare di regolamentarlo al meglio sono diverse le nuove sentenze che si sono espresse in merito.

  • Nuove sentenze abusi edilizi e condoni
  • Cosa prevede nuova sentenza per multe e demolizioni di abusi edilizi casa

Nuove sentenze abusi edilizi e condoni

In tema di abusi edilizi, una nuova recente importante sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che in caso di abusi edilizi, non può essere approvato un condono quando al verificarsi dell’abuso sussiste un vincolo anteriore, assenza o difformità di un titolo abilitativo prescritto e la costruzione risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici

Il consiglio di Stato si è espresso per un ricorso presentato contro un’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato in area già sottoposta a vincolo ambientale e, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, non si può condonare un abuso edilizio quando l’abuso riguarda costruzioni per cui non è possibile avere la sanatoria perché si tratta di opere realizzate in un’area dove sussistono vincoli ambientali e paesaggistici o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Se le opere realizzate in casa non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni previste agli strumenti urbanistici e vengono costruire in aree già soggette a vincoli, come vincoli paesaggistici o ambientali, allora non può mai essere approvato il condono di un abuso edilizio.

Dunque, per il Consiglio di Stato, un abuso edilizio commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • realizzazione delle opere in assenza o difformità dal titolo edilizio;
  • imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
  • non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo.
Inoltre, non vale la sanatoria per le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona soggetta a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque d’inedificabilità.

Per gli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono può avvenire solo per interventi di minore rilevanza, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

Cosa prevede nuova sentenza per multe e demolizioni di abusi edilizi casa

Una nuova recente sentenza della Corte di Cassazione riguarda anche la possibilità di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria nei casi di abusi edilizi. Si tratta di una possibilità che, però, può sussistere solo se a valutare la sostituzione della demolizione di un’opera abusiva con il pagamento di una multa è l’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, in modo da poter bene valutare se effettivamente si possa evitare la demolizione e prevedere il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Precisiamo, però, che la sanzione pecuniaria può costituire una deroga alla regola generale della demolizione degli abusi edilizi solo nei casi di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, mentre non è prevista per opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire.