Contratti Tim, Vodafone, 3 Italia, Wind 2022 e modifiche unilaterali. Quando sono permesse
Se non è una svolta poco ci manca perché la decisione assunta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cambia il rapporto tra operatori telefonici e clienti. E non solo in riferimento al contratto per la telefonia mobile, ma in prospettiva e sotto diverse sfumature anche per l'Adsl.
A rimanere coinvolti in questa vicenda sono i vari Tim, Vodafone, 3 Italia, Wind che, stando alle motivazioni alla base della sanzione dell'Agcom, avrebbero modificato unilateralmente e quindi illegalmente il contratto ai clienti delle prepagate al mondo dell'esaurimento del credito residuo.
In pratica, fino a questo momento gli operatori telefonici non hanno bloccato il traffico in uscita dei clienti con credito esaurito e che non hanno effettuato una ricarica. Hanno semplicemente continuato a dare la possibilità di effettuare chiamate, ma un costo aggiuntivo. Per l'Agcom è tutto illegale.
Nessuna possibilità di fraintendimento da parte di Agcom che scrive testualmente di violazione della normativa di settore in merito all'introduzione di una modalità che consente la prosecuzione del traffico anche in caso di esaurimento del credito residuo e alla variazione delle condizioni economiche di alcune offerte di telefonia mobile.
A essere rilevante non è l'importo della sanzione in sé, che poco incide sui bilanci degli operatori, quanto sul principio sui contratti sancito dall'Agcom che apre adesso una nuova era nel rapporto e nel contratto con i clienti.
Per intenderci, non ricaricare prima della scadenza costa adesso almeno 90 centesimi al mese e di conseguenza si comprende il giro d'affari intorno a questo servizio.
Nelle delibere contenenti le ordinanze di ingiunzioni nei confronti degli operatori Tim, Vodafone, 3 Italia, Wind, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni va anche oltre. Non solo dichiara illegittimo cambiare i contratti dei clienti nel caso di esaurimento del credito residuo e possibilità di continuare a effettuare chiamate.
Ha anche citato recenti sentenze del Consiglio di Stato ovvero del giudice amministrativo di secondo grado su quando sono permesse modifiche unilaterali. Sono due in particolare i casi individuati. Innanzitutto possono riguardare solo la variazione di condizioni già previste nel contratto tra utente e operatore telefonico.
E in seconda battuta, ricorda ancora l'Agcom, il cambiamento delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della estinzione del preesistente rapporto obbligatorio.