In quali casi certificazione energetica di un edificio non è obbligatoria per leggi 2023 aggiornate

di Chiara Compagnucci pubblicato il
In quali casi certificazione energetica

Quando la certificazione energetica non è obbligatoria

La certificazione energetica non occorre nei casi di edifici industriali e artigianali, di edifici rurali e agricoli senza impianti di climatizzazione. Ma l'elenco è più lungo.

La certificazione energetica di un edificio è un documento fondamentale che descrive le prestazioni energetiche di un immobile. Fornisce informazioni sul consumo annuo di energia primaria necessario per l'utilizzo standard dell'edificio e offre anche suggerimenti per ridurre i consumi energetici. In sostanza, è un documento che descrive sia il fabbisogno di energia primaria per climatizzare l'abitazione, sia l'indice di prestazione energetica che determina la classe energetica dell'appartamento.

Conoscere i consumi energetici della propria casa attraverso è il punto di partenza per migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi. Fondamentale per via delle ultime disposizioni in vigore, la certificazione energetica è presentata mediante una scala cromatica dove più il colore è chiaro, minore è il consumo energetico. Questo documento fornisce informazioni dettagliate sui consumi energetici della propria abitazione, rendendolo uno strumento importante per chiunque voglia conoscere l'impatto energetico della propria casa. Approfondiamo meglio:

  • Quando la certificazione energetica di un edificio non è obbligatoria
  • Quando la certificazione energetica di un edificio è obbligatoria

Quando la certificazione energetica di un edificio non è obbligatoria

La certificazione energetica non è obbligatoria nei casi di edifici industriali e artigianali così come di edifici rurali e agricoli che non sono dotati di impianti di climatizzazione. Si tratta solo degli esempi più comuni in quanto la lista è più articolata.

Scatta l'esenzione dalla necessità di dotare un edificio di un certificato energetico ovvero di redigere l'Attestato di prestazione energetica nelle situazioni seguenti:

  • edifici non classificati sulla base della destinazione d'uso, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, come box, cantine, autorimesse, parcheggi multi-piano, depositi, strutture a protezione degli impianti sportivi;
  • edifici industriali e artigianali in cui gli ambienti vengono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • fabbricati in costruzione "al rustico" o in stato di "scheletro strutturale", a condizione che tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile.
  • edifici agricoli e rurali non residenziali che non dispongono di impianti di climatizzazione;
  • ruderi, a condizione che tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
  • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq.

Quando la certificazione energetica di un edificio è obbligatoria

In occasione delle transazioni immobiliari, è obbligatorio allegare la certificazione energetica di un edificio ovvero l'Attestato di prestazione energetica ai contratti. L'acquirente deve dichiarare di aver ricevuto la documentazione completa dal venditore. Questo obbligo riguarda diversi casi, come ad esempio le vendite a titolo oneroso, le donazioni, gli affitti, gli annunci di vendita o affitto e le nuove costruzioni. Nel caso di nuove costruzioni, il costruttore deve consegnare diversi documenti, tra cui l'Ape, al comune alla fine dei lavori.

L'attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente e non può essere il progettista o il direttore dei lavori. Anche lavori di ristrutturazione importante che interessino una porzione superiore al 25% dell'edificio richiedono l'aggiornamento dell'Ape. Edifici pubblici e aperti al pubblico con una superficie maggiore di 250 mq devono esporre il certificato energetico all'ingresso. Anche nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici e lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica dell'immobile richiedono un nuovo Ape.