Nuove importanti regole fiscali e tasse su terreni agricoli, boschi ed edificabili nel 2023

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Nuove importanti regole fiscali e tasse

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Come cambiano le regole fiscali su terreni agricoli, boschivi ed edificabili tra modifiche e revisioni: cosa prevede nuova Manovra Finanziaria

Quali sono le nuove tasse e regole fiscali su terreni agricoli, boschivi ed edificabili nel 2023? Sono diverse le novità contenute nella nuova Manovra Finanziaria 2023 relativamente alle regole fiscali per terreni agricoli, boschivi ed edificabili, tra conferme e modifiche. Vediamo quali sono.

  • Nuove regole fiscali su terreni agricoli, boschivi ed edificabili 2023
  • Nuove tasse su terreni agricoli, boschivi ed edificabili nel 2023

Nuove regole fiscali su terreni agricoli, boschivi ed edificabili 2023

La nuova Legge di Bilancio 2023 ha previsto conferme per le regole fiscali su terreni agricoli, boschivi ed edificabili 2023, a partire dalla nuova riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni, con imposta sostitutiva del 14% e valida anche per le partecipazioni quotate, ai titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.  

Le nuove regole fiscali 2023 su terreni agricoli, boschivi ed edificabili prevedono, in particolare, la possibilità di assumere il costo fiscale di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del primo gennaio 2023, con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva vendita con riferimento al 31 dicembre 2022, a condizione, però, che lo stesso valore sia soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Secondo quanto stabilito, si potrà ridefinire il valore di acquisto di partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili con destinazione agricola, posseduti alla data del primo gennaio 2023.
 
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023 e redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro la stessa data, cioè il 30 giugno 2023.

Dunque, dal primo gennaio 2023, è possibile ancora assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni tramite pagamento di un’imposta sostitutiva valore di perizia previsto per partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola.

Per usufruire della rivalutazione per il 2023, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio al primo gennaio 2023, mentre nulla cambierà relativamente al calcolo dell’’imposta sostitutiva. In tal caso le regole da seguire restano le stesse e vale a dire:

  • sull’intero valore della perizia, si deve pagare l'intera imposta sostitutiva il 30 giugno 2023 e in caso di pagamento rateale, in tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2023;
  • sul valore normale calcolato in riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che lo stesso valore sia soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, cioè sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 per quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Nuove tasse su terreni agricoli, boschivi ed edificabili nel 2023

Via libera nel 2023 ancora all'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari sui terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Nessuna esenzione nè modifca di tassazione è, invece, prevista per terreni edificabili non agricoli. La proroga della misura è contenuta nella nuova Manovra Finanziaria 2023 e prevede che, in riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Sono imprenditori agricoli professionali (IAP) coloro che hanno competenze e conoscenze professionali specifiche e dedicano alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle stesse attività almeno il 50% del proprio reddito globale. 

Sono, inoltre, considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole, soddisfano i seguenti requisiti:

  • nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
  • nel caso di società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio 
  • nel caso di società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.