Nuove regole, semplificazioni e bonus verande e balconi ma anche sanatorie abusi automatici più facili

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono le semplificazioni già al via e possibili ancora in arrivo per realizzazione di verande e tettoie in balcone, bonus disponibili e sanatorie

Quali sono le nuove regole, semplificazioni e bonus per verande, balconi, tettoie ma anche sanatorie abusi automatici più facili? Quando si realizza un abuso edilizio, cioè si realizza un’opera senza apposito permesso di costruire o titolo edilizio, per regolarizzare la situazione, bisogna fare domanda di sanatoria.

Gli abusi edilizi si possono sanare se rispondono al requisito della doppia conformità, vale a dire che l'intervento deve essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel momento della realizzazione e in quello in cui si presenta la domanda di sanatoria edilizia.

Ci sono, però, anche abusi non sanabili, che si realizzano quando non viene rispettata la doppia conformità, cioè non si rispetta la normativa edilizia vigente al momento della costruzione o della richiesta di sanatoria e in tal caso l’unica cosa da fare è demolire la costruzione abusiva. Vediamo di seguito quali sono le novità e le possibilità di sanatorie automatiche per verande e tettorie in balconi.

  • Nuove regole, semplificazioni e bonus per verande, balconi, tettoie
  • Quali sono le sanatorie per abusi automatici più facili per verande, balconi e tettoie

Nuove regole, semplificazioni e bonus per verande, balconi, tettoie

Stando a quanto recentemente approvato, vigono nuove regole e semplificazioni per la realizzazione di verande e tettoie su balconi. La regola generale prevede l’obbligo di richiesta del permesso di costruire al comune di competenza in caso di costruzione sia di veranda che di tettoia in balcone.

Ci sono oggi, però, eccezioni a tale regola: una nuova legge 2023 prevede, infatti, la possibilità di realizzare una veranda in casa in condominio senza necessità e obbligo di chiedere il permesso di costruire al comune solo ed esclusivamente se la veranda viene realizzata con le cosiddette vetrate VePa e in tal caso non ci verificherebbe alcun abuso edilzio.

Si tratta di chiusure trasparenti amovibili, quindi non fisse e che si possono rimuovere, che proteggono anche dagli agenti atmosferici, migliorano le prestazioni acustiche ed energetiche e riducono le dispersioni termiche dei balconi.

Proprio in virtù di queste caratteristiche, per l’installazione di questa tipologia di verande è possibile usufruire dell’ecobonus al 50%, considerando che si tratta di verande che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico della casa. In ogni caso, sia per la costruzione di verande in balcone di casa che di tettoie si può anche usufruire del bonus ristrutturazioni casa, a cui è collegato il bonus mobili 2023.

Se la possibilità di realizzare alcune tipologie di verande in balcone senza obbligo di chiedere il permesso di costruire è già possibile, sulla scia di quanto fatto per le procedure per le vetrate, il governo sembra intenzionato a voler aumentare la lista dei lavori possibili in edilizia libera, vale a dire possibili da fare senza obbligo di permessi e in maniera semplificata, con autocertificazioni, per velocizzare le procedure e si tratta di novità che potrebbero anche arrivare con nuovi decreti anche entro quest'anno. 

Lavorando in tal senso, per ulteriori semplificazioni edilizie, potrebbe allungarsi la lista dei lavori in edilizia libera, che ora comprende, per esempio, i seguenti lavori:

  • installazione di un gazebo o di un pergolato;
  • rifacimento intonaci e tinteggiatura;
  • riparazione o messa a norma dell'impianto elettrico; rifacimento della pavimentazione esterna e interna di casa;
  • realizzazione di un elemento divisorio verticale non in muratura all’interno di una casa;
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
  • realizzazione di un controsoffitto in casa;
  • riparazione o sostituzione dell'impianto igienico-sanitario di casa;
  • installazione di un pannello solare, fotovoltaico o generatore microeolico;
  • lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Quali sono le sanatorie per abusi automatici più facili per verande, balconi e tettoie

Per sanare un abuso edilizio la procedura prevede l’obbligo di fare richiesta di sanatoria dell’abuso realizzato, per evitare la demolizione, lì dove i casi di legge lo consentono. Esistono, però, anche casi in cui le sanatorie di abusi edilizi possono scattare in automatico se gli abusi interessano anche verande e tettoie su balconi.

La prima sanatoria che scatta in automatico per abusi edilizi di verande e tettoie su balconi è quella derivante dal criterio della cosiddetta tolleranza al 2%. 

Le leggi in vigore permettono, infatti, di sanare in automatico l’abuso quando il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta avviene entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo a tale fattispecie anche ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.

Se, per esempio, si realizza una veranda, un pergolato o una tettoia su una terrazza o balcone di casa per cui era obbligatorio avere il permesso di costruire e non è stato richiesto ma la differenza stato di fatto e progetto rientra nel limite del 2%, allora sussiste la tolleranza e la sanatoria per l’abuso edilizio scatta automaticamente.

La tolleranza del 2% di un abuso edilizio, che deve risultare tra progetto e stato di fatto dell’opera, rapportando la cubatura del progetto a quella reale dei luoghi, vale solo ed esclusivamente per piccole difformità edilizie e, secondo quanto stabilito dal Tar di Venezia, la percentuale deve essere calcolata sull’intero fabbricato e non rispetto ai singoli elementi.

Altri casi specifici in cui scatta la sanatoria automatica per abusi edilizi anche per verande o tettoie su balconi sono i seguenti:

  • quando si tratta di piccoli abusi dichiarati dal tecnico abilitato per l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, quando cioè vengono riportati nell’apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento di comunione, di diritti reali;
  • quando veranda o una tettoia abusive non violano la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l'agibilità dell'immobile.