Il bonus del 75% relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche può essere applicato anche in assenza di una persona disabile che abiti l'immobile interessato.
La legge di Bilancio ha introdotto una detrazione pari al 75% per le spese per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici preesistenti. Questo beneficio fiscale si aggiunge alla detrazione del 50% per i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e al superbonus.
La detrazione del 75% è applicabile a partire dai lavori iniziati dal 28 maggio 2022, a condizione che l'importo totale dei lavori superi i 70.000 euro e che il contratto di affidamento dei lavori specifichi che questi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, sia a livello nazionale che territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
La detrazione deve essere scalata dall'imposta dovuta nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei 4 anni successivi. Nel caso in cui il contribuente che ha affrontato tali spese venga a mancare, le detrazioni non utilizzate non vengono trasferite.
Anche in caso di vendita dell'immobile oggetto degli interventi, la detrazione non si trasferisce, consentendo al contribuente originale di continuare a usufruire delle quote di detrazione ancora disponibili. Approfondiamo meglio:
La norma che ha istituito il bonus del 75% stabilisce che, al fine dell'accesso a tale detrazione, gli interventi devono soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento che specifica le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, nonché degli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, al fine di superare ed eliminare le barriere architettoniche.
La Certificazione di Inizio Lavori non è richiesta in tutti i casi in cui gli interventi si limitano agli interni degli immobili e non comportano variazioni catastali né modifiche strutturali dell'edificio. Questi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche rientrano infatti nella categoria di lavori di edilizia libera. Come precisato dall'Agenzia delle entrate, per beneficiare del bonus non ci sono restrizioni relative alle categorie catastali degli immobili soggetti agli interventi, a condizione che siano rispettati i criteri. L'unica condizione è che tali lavori siano effettuati su edifici preesistenti.
La normativa specifica che possono usufruire del bonus edilizio anche gli esercenti attività artistiche e professionali, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che percepiscono reddito d'impresa da immobili, anche a scopo produttivo, che siano proprietà o locazione al momento dell'avvio dei lavori o al momento in cui sono sostenute le spese, se precedente.
I contribuenti soggetti all'Irpef senza attività d'impresa devono effettuare il pagamento mediante il bonifico parlante. Questo bonifico bancario o postale, che può essere anche effettuato online, deve includere la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato che può essere un'azienda o un professionista che ha svolto i lavori. I contribuenti titolari di reddito d'impresa non sono obbligati a utilizzare il bonifico, poiché il momento effettivo del pagamento della spesa non ha alcun impatto sulla determinazione del reddito d'impresa.
I massimali su cui calcolare la detrazione sono 50.000 euro per gli interventi su edifici unifamiliari e per gli interventi in singoli appartamenti. Nel caso di lavori sulle parti comuni, l'importo su cui calcolare la detrazione è di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari fino a un massimo di otto, e 30.000 euro per eventuali ulteriori unità. Si applicano le stesse regole previste per il Bonus Casa, consentendo quindi la possibilità di avere due limiti di spesa distinti, uno per gli interventi sulle parti comuni e un altro per i lavori nell'unità abitativa privata.
Seguendo le norme stabilite per tutti i bonus edilizi, la stessa agevolazione può essere applicata anche per le opere di completamento dell'intervento principale.
Il bonus si applica a vari lavori che migliorano l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti. Questi interventi includono, ad esempio, la modifica delle porte per renderle più facilmente accessibili, consentendo il passaggio agevole anche a persone su sedie a rotelle. I pavimenti devono essere orizzontali e non scivolosi, soprattutto nelle parti comuni e pubbliche. Gli infissi esterni, come porte, finestre e porte-finestre, devono essere progettati per essere facilmente utilizzabili anche da persone con limitazioni motorie o sensoriali.
Anche i servizi igienici rientrano nel bonus, a condizione che siano progettati per consentire l'uso dei sanitari da parte di persone su sedie a rotelle e siano dotati di campanelli di emergenza. Le cucine devono prevedere uno spazio vuoto sotto i principali elettrodomestici e il piano di lavoro per consentire l'accostamento delle sedie a rotelle. In questo modo, si promuove l'accessibilità e la comodità per tutti, indipendentemente dalle capacità motorie o sensoriali.