Polizze vita, cambia tutto dopo sentenza della Cassazione. Tasse e regole

di Marianna Quatraro pubblicato il
Polizze vita, cambia tutto dopo sentenza

Polizze vita sono prodotti di investimento

Con la riqualificazione di una polizza assicurativa in un prodotto finanziario, succede infatti che l'imponibilità annuale e il rientro delle somme finiscono nell'attivo della successione.

Arriva la stretta della Corte di Cassazione sulle polizza vita. Il concetto che sta alla base della sentenza è chiaro ed è destinato a provocare un vero e proprio terremoto nel comparto assicurativo: se non c'è garanzia di restituzione del capitale si tratta di investimenti veri e propri. Uno di quelle ordinari, per intenderci, rispetto a cui non è affatto detto che il contraente sia interessato. Visto da un'altra angolazione, per i giudici il rischio dell'assicurato va assunto dall'assicuratore. La sentenza, che altro non è che una conferma della pronuncia della Corte d'appello di Milano, è allora destinata a causare preoccupazioni al mondo delle assicurazioni e non solo. Colpisce infatti uno dei pilastri del business vita in Italia.

Conti alla mano, è coinvolto il 30% delle polizze vita. Le polizze interessate, il Ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici e altri valori di riferimento), hanno un ruolo crescente nel portafoglio delle famiglie: valevano 24 miliardi di euro nel 2016 mentre a febbraio di quest'anno coprivano addirittura un terzo dell'intero mercato. L'identificazione di contratto di investimento rispetto a una polizza comporta poi un diverso regime fiscale ed ereditario.

Conseguenze e altri obblighi

La decisione dei giudici (la sentenza è la numero 10333 del 2018 per chi vuole saperne di più ovvero leggere il testo in versione integrale)mette in discussione vantaggi fiscali ed ereditari. Con la riqualificazione di una polizza assicurativa in un prodotto finanziario, succede infatti che l'imponibilità annuale e il rientro delle somme finiscono nell'attivo della successione. Non solo, ma tra gli elementi a rischio anche quello legato al fatto che le polizze vita non possono essere sottoposte ad azioni esecutive o cautelari. Di più: i togati hanno ribadito i doveri di comunicazione da parte dell'intermediario necessari per ridurre l'asimmetria informativa.

La sentenza dei giudici

Come messo nero su bianco dalla Corte di Cassazione, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell'intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati. Il giudice di merito deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente a oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato.