Agevolazioni per comprare condizionatori nel 2022
Quando si parla di condizionatori è sempre utile fare chiarezza tra le numerose soluzioni sul mercato e la varie agevolazioni possibili.
Se c’è un’agevolazione economica per l’installazione di condizionatori confermata di anno in anno è il bonus edilizio del 50% entro il plafond di spesa generale di 96.000 euro per unità immobiliare per condizionatori a pompa di calore.
L’applicazione è massima poiché è valido sia per il riscaldamento, in sostituzione o in integrazione del proprio impianto, e sia per il raffrescamento. La normativa è la stessa dello scorso anno, resta in vigore fino al 31 dicembre e richiede una condizione preliminare per fruire del bonus. Vediamo meglio:
Agevolazioni per comprare condizionatori nel 2022
Bonus condizionatori in caso di ristrutturazione
Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli per l’attività d’impresa o professionale. Di conseguenza non sono oggetto di bonus per l’acquisto e installazione di un condizionatore le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Il limite di risparmio va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso e va quindi suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Questa agevolazione fiscale spetta pure se l’acquisto, l’installazione e la messa in opera sono effettuati dopo l’intervento di riqualificazione energetica.
Quando si parla di condizionatori è sempre utile fare chiarezza tra le numerose soluzioni sul mercato. I condizionatori sono in grado di raffreddare, filtrare e deumidificare l’aria. Tuttavia non possono riscaldare l’ambiente e si rivelano di conseguenza inutili nelle stagioni più fredde.
Di diversa concezione sono quindi le pompe di calore perché hanno una doppia funzione: possono raffreddare e riscaldare. L’aria calda arriva grazie a una valvola di inversione che la immette nell’ambiente e nella fase di raffreddamento viene diffusa all’esterno. Tra le opzioni ci sono poi i condizionatori fissi che hanno lo scopo di climatizzare uno o più ambienti per volta. Hanno dimensioni maggiori di quelle dei portatili e vanno installati da un tecnico abilitato.
I cosiddetti split sono invece composti da diverse unità interne da collegare al motore esterno. E a dirle proprio tutte, tra gli impianti c’è anche il monoblocco ovvero un elemento singolo che non prevede l’installazione di unità esterne.
Esiste la possibilità di accedere al bonus condizionatori anche in caso di ristrutturazione? La risposta è affermativa e la soluzione è il bonus mobili del 50%. I condizionatori sono infatti considerati elettrodomestici, ma solo se almeno in classe energetica A+ e se destinati a una casa ristrutturata con relativa agevolazione fiscale. Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito e non con assegni bancari o contanti.
Il bonus è riconosciuto anche se il condizionatore è acquistato o installato con un finanziamento a rate, purché la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le modalità ammesse e il contribuente conservi una copia della ricevuta del pagamento. In tutti i casi è fondamentale mettere da parte le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti; la documentazione di addebito sul conto corrente, la ricevuta di avvenuta transazione nei casi di versamenti con carta di credito o di debito, la ricevuta del bonifico.
Il contribuente non può usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, tra cui il condizionatore, se ha realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio per il quale è prevista la detrazione del 65%.
Come precisato a più riprese dall’Agenzia delle entrate, le due misure sono incompatibili. La stessa Agenzia ha quindi chiarito un altro punto: le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile.