Come comprare con massime garanzie casa in costruzione con nuova legge 2023 appena approvata
Entra in vigore il nuovo formato per la fideiussione a garanzia della vendita delle case in costruzione. In buona sostanza nel settore immobiliare, il modello standard con clausole inderogabili deve essere utilizzato dal 23 settembre. Vediamo meglio il funzionamento:
Sulla base di quanto previsto dalle nuove disposizioni, il formato standard che contiene clausole in larga parte inderogabili, perché disposte nell'interesse del soggetto garantito, è il modello di riferimento, ma le fideiussioni rilasciate tra il 16 marzo 2019 e il 22 settembre 2023 conservano efficacia sino alla loro scadenza contrattuale nel caso in cui però la fideiussione fosse rinnovata, il contenuto della fideiussione dal contratto di rinnovo deve essere conforme al modello standard.
La fideiussione sull'acquisto delle nuove case in costruzione deve garantire la restituzione di ogni corrispettivo che il costruttore abbia riscosso anteriormente al trasferimento della proprietà nel caso in cui il costruttore si trovi in una situazione di crisi per via, ad esempio della trascrizione di un pignoramento, del fallimento, della presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, della pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o che dispone la sua amministrazione straordinaria.
Ma anche il costruttore sia inadempiente all'obbligo di ottenere e consegnare all'acquirente, all'atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni provocati all'immobile o a soggetti terzi che siano derivanti dalla rovina totale o parziale dell'edificio o da gravi difetti costruttivi. Le clausole del modello standard possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario.
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia, la fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. Le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote.
La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire. La fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che deve ancora riscuotere.