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Credito di imposta pari al 60% per il canone di affitto del mese di marzo 2020: quali sono gli immobili per cui vale
Il Decreto Cura Italia ha previsto tra le misure a sostegno di lavoratori e imprese e la possibilità di pagare meno l’affitto per i negozi. Si tratta, però, di una agevolazione che interessa tutti i tipi di negozi e locali commerciali. Per quali attività e tipologie di immobili spetta il nuovo credito di imposta previsto dal governo per affitto negozi?
Il decreto Cura Italia per questo momento di particolare difficoltà economica dovuta all’emergenza coronavirus non ha previsto sospensioni di pagamento dei canoni di affitto, né per inquilini né per negozi. Ma per i locali commerciali il governo ha previsto un nuovo credito di imposta pari al 60% da usare in compensazione al momento del pagamento dell’F24.
Il credito di imposta al 60% spetta, però, solo ed esclusivamente agli imprenditori che hanno immobili rientranti nella categoria C-1, vale a dire negozi e botteghe. Tutti gli altri immobili commerciali ne sono esclusi.
Il credito di imposta del 60% introdotto dal decreto vale per tutti i soggetti, piccoli imprenditori e non, che hanno dovuto sospendere le loro attività a causa del coronavirus ma che comunque devono pagare il dovuto canone di affitto mensile dell’immobile.
Per beneficiare della compensazione bisogna inserire nel modello F24, nella sezione Erario alla colonna ‘importi a credito compensati’, il codice tributo 6914 (Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi- articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), e l’importo di riferimento del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020.
Il credito di imposta al 60% vale, dunque, solo per immobili accatastati come negozi e botteghe mentre tutte le altre tipologie di immobili ne sono escluse così come non possono beneficiare del suddetto credito di tutte le attività rimaste aperte nei giorni di emergenza per coronavirus.
Il credito di imposta al 60% per il canone di affitto dei negozi non spetta per le seguenti tipologie di immobili:
In questultima categorie di attività rientrano: