Malattia e visita fiscale, come funziona: le istruzioni dell'Inps
Nuove spiegazioni sui diritti e dovere del lavoratore in casa di malattia e i controlli e i limiti di essi per la visita fiscale dall'INPS
Continuano ad arrivare cambiamenti sul protocollo da seguire nel caso delle visite fiscali da parte dei medici. Succede perché l'obiettivo si stroncare la false degenze, soprattutto nel privato, è ancora lontano dal suo raggiungimento e di conseguenza scattano i correttivi per rendere più efficace la procedura di controllo.
L'INPS ha voluto chiarire i dubbi sulle regole per la gestione delle assenze, delle malattie e dei controlli fiscali che possono avvenire che sono state riviste alcuni mesi fa e hanno provocato diverse domande ai lavoratori e aziende.
Vediamo allora cosa succede se si è assenti all’arrivo delle visite fiscali e soprattutto a chi spetta il pagamento delle giornate trascorse in malattia. Esistono regole precise che proveremo a sintetizzare in questo articolo
Ma allora chi paga (e quanto) i giorni di lavoro non effettuati a causa di una malattia? In prima battuta è compito del datore di lavoro versare il corrispettivo in busta paga anche se poi tocca poi all’Inps rimborsare la cifra facendosi carico sia dell'indennità che dell'accredito dei contributi figurativi. L’importo corrisposto ha un valore leggermente più basso rispetto a quello normale. Dal quarto al ventesimo giorno di malattia, infatti, al lavoratore in malattia viene assegnato solo la metà della retribuzione normale.
Dal giorno successivo, cioè il ventunesimo e fino al cento ottantesimo giorno di assenza dal lavoro la percentuale sale dal cinquanta al sessantasei per cento. Superato anche il cento ottantesimo giorno l’Inps sospende del tutto qualsiasi indennità al lavoratore in malattia. Questo significa che l’Istituto previdenziale italiano provvede in questo senso ai bisogni del lavoratore a partire dal quarto giorno di malattia fino al cento ottantesimo. Per i primi tre giorni di assenza, definito di carenza, a pagare è direttamente il datore di lavoro. La percentuale di retribuzione, in questo caso, è stabilita dal contratto nazionale. Ma cosa succede se il lavoratore è assente nel momento delle visite fiscali?
In questo caso l’indennità di malattia viene ridotta anche del cento per cento se si è assenti alle visite fiscali. Il dipendente in tal caso è sanzionato con la decurtazione del 100% dell'indennità per i primi dieci giorni di malattia e della metà per il periodo successivo. L'obbligo di reperibilità vale per tutti i giorni della settimana, anche nei festivi e nelle domeniche se compresi nel periodo di assenza dal lavoro e nelle fasce orarie classiche. Ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti del pubblico impiego.
Per i dipendenti privati invece le finestre sono leggermente diverse: dalle 10 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19. Inoltre, così come disposto dal Decreto Madia, le visite fiscali possono essere anche ripetuto nello stesso periodo di malattia. Le sanzioni sono severe. Rispettare l'obbligo di reperibilità è di fondamentale importanza per il lavoratore, poiché in caso di assenza alla visita fiscale le conseguenze sono inevitabili. Dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata, si perde il diritto all'intera indennità per tutto il periodo della malattia.
Cosa succede se il dipendente si assenta per malattia per via di una distorsione al ginocchio e viene poi sorpreso dall'azienda a passeggiare in riva al mare e a nuotare in mare? Nella maggior parte dei casi scatterebbe il licenziamento, ma in realtà si tratterebbe di un provvedimento illegittimo. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una sentenza che non solo ha stabilito il reintegro del lavoratore allontanato dall'azienda. Ma anche il risarcimento danni. Perché poi a fare la differenza non è sempre e solo il fatto in sé, ma anche le ragioni che hanno condotto a quella azione. E non sempre c'è cattiva fede, come dimostrazione da questo caso destinato a far giurisprudenza, al pari delle precedenti pronunce della Suprema Corte sempre in tema di lavoro, licenziamenti, fannulloni (o presunti tali) e dipendenti.
Viene così fuori che l'uomo si era recato al mare su consiglio del medico curante per riprendersi dal malessere. Una tesi difensiva esposta in aula del suo legale ed accolta dai giudici. Hanno infatti ordinato il reintegro e il pagamento degli stipendi non corrisposti duranti il periodo di licenziamento. A detta del tribunale, spetta all'azienda dimostrare che il lavoratore sia venuto meno agli obblighi di buona fede e correttezza durante il periodo di inabilità temporanea. Cosa che evidentemente non è riuscita a fare nel corso dell'iter giudiziario. In precedenza la Cassazione aveva sentenziato che il lavoratore in malattia può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità, se così prescritto o consigliato dal medico curante. L'importante è che il dipendente possa dimostrare di non svolgere, nel periodo di malattia, altri lavori. Tuttavia, sempre secondo i giudici, il secondo lavoro anche in malattia è compatibile durante l'assenza a condizione che non pregiudichi la pronta guarigione.
Ben diverso è il caso del licenziamento per abuso del riposo compensativo. In questa circostanza, sempre secondo la Cassazione, il licenziamento è regolare. Si verifica quando un dipendente esibisce un certificato falso con la presunta partecipazione all'attività elettorale. Anche in questo caso i giudici si sono espressi in seguito al licenziamento di un lavoratore per aver fruito di un riposo compensativo per impegni elettorali. Aveva mostrato un certificato nel quale si attestava la partecipazione agli incarichi, ma in realtà non sono stati assolti per la semplice ragione che si recava regolarmente sul posto di lavoro e non avrebbe potuto usufruire del permesso previsto. Il ricorso è stato presentato della Fca Melfi contro la decisione della Corte di appello di Potenza che aveva disposto il reintegro del lavoratore per violazione del principio di proporzionalità.
Ebbene, secondo la Cassazione, il provvedimento è regolare perché giustificata dalla condotta tenuta dal dipendente, che dichiarando il falso, ha compromesso sia il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e sia i profitti dell'azienda per cui presta il proprio impegno.