Agenzia Entrate: accertamento e verifica. Quando scattano

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Agenzia Entrate: accertamento e verifica

L'Agenzia delle entrate prende più tempo nel caso dell'accertamento per Iva a e imposte sui redditi e per verificare la situazione nei cosiddetti paradisi fiscali.

La verifica e l'accartamente per una possibile infrazione hanno delle regole ben precise che sono degli iter decisi da leggi e regole interne all'Agenzia delle Entrate

Anche le tempistiche hanno il loro bel peso nel caso della verifica, dell'accertamento e della successiva notifica della cartella con cui l'Agenzia delle entrate chiede al contribuente quanto dovuto. Si tratta di un aspetto di primaria importanza poiché in caso di mancato rispetto delle normativa è possibile chiedere l'annullamento totale. In linea di massima, tra dichiarazione dei redditi e conto corrente, tra imprenditori e lavoratori autonomi, dipendenti e professionisti, limite di 3000 euro e prelievi o versamento del conto corrente, la tendenza dell'ente di riscossione è di prendere un maggiore lasso di tempo. Nel passaggio dalla vecchia società per azioni al nuovo ente pubblico, le norme sulla riscossione esattoriale sono però rimaste le stesse, anche se la materia è sempre oggetto di continui aggiornamenti. Le ultime novità riguardano

  1. i tempi di accertamento per Iva a e imposte sui redditi da 4 a 5 anni, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
  2. in caso di dichiarazione omessa o nulla si passa a 7 anni
  3. nel caso dei cosiddetti paradisi fiscali i termini sono raddoppiati, quindi si passa al decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero 14 anni in caso di omissione

Agenzia Entrate: tempi dei controlli

Ci sono allora tempistiche ben precise che l'Agenzia delle entrate deve rispettare. Più precisamente:
  1. per la cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni: 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
  2. per la cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni: 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata)
  3. per la cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo
  4. per la cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici: 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
A quel punto, il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a un terzo di quella prevista. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a due terzi di quella ordinaria. Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni e gli interessi. Le novità più recenti sul fronte della riscossione coattiva prevedono infine
  1. debiti fino a 1.000 euro: azioni cautelari ed esecutive possibili dopo 120 giorni dall'invio al debitore del dettaglio delle iscrizioni a ruolo
  2. iscrizione ipotecaria ed espropriazione immobiliare: deve essere sempre preceduta da preavviso e non è ammessa per debiti inferiori a 20.000 euro
  3. cancellazione fermo amministrativo: nessuna spesa a carico del debitore per cancellare il fermo, come era invece richiesto in passato
  4. interessi di mora: si determinano facendo riferimento solo al debito tributario, al netto di sanzioni e interessi