Cosa cambia per l’assegno di inclusione dopo le ultime modifiche approvate: ecco come funzionerà il nuovo beneficio al posto del reddito di cittadinanza
Quali sono tutte le nuove modifiche apportate all’ Assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza? L’assegno di inclusione si prepara a sostituire completamente il reddito di cittadinanza ma, rispetto a quanto inizialmente previsto, sono stati modificati diversi elementi, da scala di equivalenza, a platea di beneficiari, a offerta di lavoro da accettare. Vediamo di seguito quali sono le novità previste per il nuovo assegno di inclusione.
In un primo momento si era parlato di misura valida solo ed esclusivamente per i non occupabili e dei seguenti requisiti:
La domanda per avere l’assegno di inclusione deve essere presentata o presso i Caf o direttamente online all’Inps, che lo eroga dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni previste, e poi informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), il nuovo portale del Lavoro.
Chi intende ricevere l’assegno di inclusione deve, infatti, obbligatoriamente sottoscrivere un patto di attivazione digitale e autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda a centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, enti autorizzati all’attività di intermediazione, soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Il pagamento dell’assegno di inclusione decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Infine, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i beneficiari del dell’assegno di inclusione è previsto un esonero contributivo del 100%, fino cioè a 8mila euro l’anno, per 12 mesi.
L’esonero sale a 24 mesi nel caso di trasformazione di un contratto a termine, mentre per assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di 4mila euro l’anno, per 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
Stando a quanto confermano le ultime notizie, dopo le recenti modifiche, l’importo del nuovo assegno di inclusione è di un massimo 6mila euro l’anno, 500 al mese, più un contributo affitto, per chi vive in case in affitto con regolare contratto di locazione, di 3.360 euro l’anno, per 280 al mese. Se il nucleo familiare è costituito solo da persone di 67 anni o disabili gravi, l’importo mensile è di 630 euro (7.560 l'anno) più 150 euro di contributo d’affitto (1.800 l’anno).
L’assegno di inclusione sarà erogato tramite una Carta d’inclusione, ricaricabile e, come stabilito dalle ultime modifiche, i soldi caricati sulla Carta non potranno essere usati per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità né per l'acquisto di alcolici, sigarette, anche elettroniche, derivati del fumo, giochi pirotecnici. Si potrà usare la carta di inclusione solo per effettuare le spese di necessità.
Modifiche all’assegno di inclusione sono previste poi per le donne vittime di violenza: secondo quanto stabilito, infatti, le donne vittime di violenza potranno costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’assegno di inclusione e per loro saranno anche definiti specifici percorsi di inclusione personalizzati.
Cambia anche la scala di equivalenza per l’assegnazione dell’assegno di inclusione, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti presi in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali.
Con le modifiche apportate, nel valutare l’assegno di inclusione aumenta la scala di equivalenza la presenza di un ulteriore componente con disabilità o non autosufficiente e aumenta dello 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grade disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pa.
Altra modifica approvata per l'assegno di inclusione riguarda la nuova definizione di offerta di lavoro che, se viene rifiutata, fa decadere il beneficio. I beneficiari del l’assegno di inclusione hanno l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro in tutta Italia sia a tempo indeterminato sia a termine di durata superiore ai 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; se la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Se il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato, anche in somministrazione, la sede di lavoro non deve essere distante più di 80 km dal domicilio del beneficiario dell’assegno di inclusione o deve essere raggiungibile in un tempo massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre, sempre dopo le ultime modifiche approvate, nel caso di nuclei familiari con figli under 14, l’obbligo di accettare un lavoro anche con contratto a tempo indeterminato scatta solo entro se la sede di lavoro è distante dal proprio domicilio entro gli 80 Km o entro un tempo di 120 minuti da impiegare con i mezzi di trasporto pubblico.