Cambiano i controlli su fatture elettroniche dell'Agenzia Entrate contro l'evasione fiscale
Il Garante della privacy ha accesso il semaforo rosso all'utilizzo massivo dei dati dei consumatori finali presenti nelle fatture elettroniche per le analisi del rischio di evasione.
A detta dell'Organismo sono troppo elevati i rischi di selezione di dati inesatti o non corrispondenti al vero che potrebbero far emergere errate rappresentazioni della reale capacità contributiva del consumatore. Entriamo nei dettagli di questa novità per vedere da vicino:
La ragione di questi nuovi limiti? Non c'è l'obbligo per il cedente o prestatore di identificare il cessionario o committente, salvo in alcuni casi, la riferibilità a un consumatore dei dati personali presenti nelle fatture, a fini diversi da quelli per i quali sono raccolti, potrebbe portare a trattamenti non corretti, con errata rappresentazione della sua capacità contributiva, in relazione ai quali potrebbe risultare impossibile per l'interessato comprovare, a posteriori e a distanza di tempo, l'inesattezza.
Sono comunque ammesse le attività di controllo fiscale svolte in relazione a richieste di detrazione e deduzione delle spese sostenute e documentate da fattura. Il contribuente ha il dovere di dimostrare la deducibilità o la detraibilità della spesa sostenuta descritta nel corpo della fattura. In ogni caso, i dati fattura integrati nell'ambito delle operazioni B2C possono essere oggetto di verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, nei confronti di operatori economici nell'ambito del contrasto all'evasione dell'Iva.
Modificati quindi i criteri di controllo relativi alle fatture elettroniche per l’errore 00471, che indica che il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario o committente, relativo ai tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28; l’errore 00472, che indica che il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente, per i tipi documento TD21 e TD27; l’errore 00475, ossia l’obbligo della presenza della partita IVA del cessionario/committente, anche per il tipo documento TD28; l’errore 00473, relativo alla non ammissibilità di un cedente italiano, aggiungendo il tipo documento TD28.
In questo contesto sono entrate in vigore le novità sulle fatture elettroniche per il 2023. In particolare, le nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per riportare in fattura da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito Iva.
Dopodiché il nuovo controllo sulla fattura con codice 00476 per verificare la non ammissibilità di una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese identificativo fiscale del cedente o prestatore e del cessionario committente, un valore diverso da IT. Quindi il nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’Iva.