Sospensione valida cartelle Agenzia Entrate
Importanti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla validità e i tempi di sospensione di cartelle, multe e avvisi bonari per persone fisiche e aziende.
Uno dei primissimi provvedimenti assunti da governo e Agenzia delle entrate all'indomani dell'accertamento dell'epidemia di coronavirus in Italia è stata la sospensione di cartelle, multe e avvisi bonari.
Non solo sono stati definiti oggetto e destinatari del provvedimento, ma anche il periodo interessato dallo stop e la data di ritorno alla normalità.
Tuttavia, come vedremo in questo articolo, si sono resi indispensabili alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.
I dubbi dei contribuenti tra persone fisiche e aziende sono stati tali che si è resa necessaria l'audizione in commissione Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati sul decreto legge per le imprese (naturalmente in videoconferenza, considerando le attuali norme sul distanziamento sociale che riguardano anche le istituzioni pubbliche a ogni livello) di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate.
La conclusione a cui è arrivata non sempre ammette repliche: nessun rinvio per coronavirus per il periodo di inizio anno. Vediamo meglio tutti i dettagli tra
Attenzione alle date perché sono proprio queste a fare la differenza nel procedimento di sospensione di cartelle, multe e avvisi bonari.
La conferma arriva da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate, audito in commissione Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati in merito all'indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno del sistema finanziario con riferimento all'aspetto tributario e della riscossione, connesse alla situazione determinatasi dall'epidemia da coronavirus.
Il congelamento dei termini vale infatti dall'8 marzo al 31 maggio 2020 con la sola eccezione dei comuni della primissima zona rossa, la cui sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Non bisogna quindi prestare attenzione solo alla data di conclusione di questo periodo di emergenza che ha portato alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ma anche alla data iniziale.
Detto in altri termini, per le cartelle di pagamento ricevute prima dell'epidemia non è prevista la medesima sospensione dei pagamenti.
Sulla base delle norme d'emergenza approvate dal governo, fino al 31 maggio sono sospese le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito Inps, gli accertamenti delle dogane, le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi degli enti locali così come le entrate tributarie e non tributarie.
Fino al 31 maggio 2020 sono quindi bloccate le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi dell'Agenzia delle entrate i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensione.
Lo stesso pacchetto normativo prevede che i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di blocco.