Bonus 110% casa, cosa cambia
A norma di legge, i contribuenti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi possono cedere il credito richiesto. Ma cosa cambia con le ultime modifiche.
La caduta del governo ha avuto inevitabili ripercussioni anche su alcuni aspetti estremamente pratici per i contribuenti italiani.
Pensiamo ad esempio alle modalità di fruizione del bonus 110%, rispetto a cui l'esecutivo uscente ha fatto appena in tempo ad apportare gli ultimi correttivi. Vediamo meglio:
Bonus 110% casa, come cambia la cessione del credito
Chi è interessato alla cessione bonus 110%
A norma di legge, i contribuenti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta.
Oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.
Le disposizioni approvate con il Dl Semplificazioni prevedono la cancellazione del limite temporale della data del primo maggio 2022 alle cessioni a tutte le partite Iva di crediti d'imposta e in particolare dei cosiddetti bonus edilizi, con l'obiettivo di sbloccare la situazione per molte imprese in attesa dei pagamenti. Rimangono per i contratti più recenti o nuovi.
Il bonus 110% spetta anche per le spese sostenute per gli interventi agevolabili dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari che possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento ovvero che detengono l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.
La fruizione del bonus 110% riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cosiddetti beni relativi all'impresa o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano a oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito privatistico e dunque diversi da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.