Il pagamento della Tari varia in base al Comune di appartenenza, ma il punto in comune è l'invio del bollettino precompilato. Ma cosa accade se non viene ricevuto?
A differenza di quanto accade con altre tasse, l'importo della Tari da pagare varia da comune a comune. Ciascuno di essi può applicare tariffe differenti.
Resta sempre composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. Ed è dovuto per il solo periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione della struttura. Vediamo da vicino alcuni aspetti specifici:
Nel caso in cui l'importo da pagare è maggiore di 1.000 euro occorre affidarsi alla modalità telematica, come l'Home Banking o Entratel. Nel caso in cui il comune in cui ricade l'immobile abbia predisposto e inviato un modello precompilato, non è necessaria la strada del versamento elettronico anche se la somma è superiore alla soglia di 1.000 euro.
Nel modello F24 occorre inserire i codici tributo Tari nella "Sezione Imu e altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Più precisamente, bisogna indicare nello spazio "Codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune di residenza. Si trova sul sito dell'Agenzia delle entrate mentre i codici di tributo da indicare nellìF24 sono 3944 per la Tari; 3945 per la Tari, interessi; 3946 per la Tari, sanzioni; 3950 per la tariffa; 3951 per la tariffa, interessi; 3952 per la tariffa, sanzioni. Per i contribuenti privati il codice 3944.
Alla base del pagamento della Tari c'è dunque il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di una sola utenza tra gas, luce o telefono è presunzione di occupazione dell'immobile e conseguente capacità di produrre rifiuti.
Non pagano la Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra condomini.
Non sono soggetti alla Tari i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o comunque non in misura apprezzabile: le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete.
Ma anche le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
Stessa cosa per i locali riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.